Art. 6.
                        Modifiche all'art. 19
            del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  1.  All'articolo  19  del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel comma 1, le parole "i requisiti  di  cui  all'articolo  18,
comma  1,  lettere  b)  e c) devono essere posseduti" sono sostituite
dalle seguenti: "il  requisito  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera b) deve essere posseduto";
   b)  nel  comma  2,  le parole "i requisiti di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere b) e c) devono  essere  posseduti"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "il  requisito  di  cui  all'articolo  18, comma 1,
lettera b) deve essere posseduto";
   c) dopo il comma 2 e' introdotto il seguente:
  "2-bis. Il requisito di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  e)
deve  essere posseduto da ciascuna delle Imprese riunite ai sensi dei
commi 1 e 2.".