Art. 6. Modifiche all'art. 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'articolo 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole "i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti" sono sostituite dalle seguenti: "il requisito di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) deve essere posseduto"; b) nel comma 2, le parole "i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti" sono sostituite dalle seguenti: "il requisito di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) deve essere posseduto"; c) dopo il comma 2 e' introdotto il seguente: "2-bis. Il requisito di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e) deve essere posseduto da ciascuna delle Imprese riunite ai sensi dei commi 1 e 2.".