Art. 8. Modifiche all'art. 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'articolo 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-l0/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) offerta, redatta secondo le modalita' previste dall'invito in relazione al criterio utilizzato per l'aggiudicazione dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa. L'offerente deve espressamente dichiarare di accettare tutte le clausole di capitolato, di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d'appalto, nonche' di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;"; b) nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) dichiarazione resa, in conformita' alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante la conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli elaborati progettuali;".