Art. 8.
                        Modifiche all'art. 21
            del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  1. All'articolo 21 del D.P.G.P. 30 settembre  1994,  n.  12-l0/Leg.
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a) offerta, redatta secondo le modalita' previste dall'invito in
relazione  al  criterio  utilizzato per l'aggiudicazione dei lavori e
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  da  persona  legalmente
autorizzata  ad  impegnare  l'impresa. L'offerente deve espressamente
dichiarare di accettare tutte le  clausole  di  capitolato,  di  aver
tenuto   conto,   nella  formulazione  dell'offerta,  degli  obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni  di
lavoro,  di  previdenza  e  di  assistenza  previsti  dalla normativa
vigente e dal capitolato speciale d'appalto,  nonche'  di  tutti  gli
oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;";
   b) nel comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    "c)  dichiarazione  resa,  in conformita' alle disposizioni della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante o  da  persona
legalmente   autorizzata   ad   impegnare  l'impresa,  attestante  la
conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli  elaborati
progettuali;".