Art. 9. Modifiche all'art. 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. Al comma 1 dell'articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) 50 per cento se trattasi di lavori appartenenti ad una fra le categorie 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20, purche' la stessa sia richiesta quale unica categoria prevalente per la partecipazione all'appalto;"; b) nella lettera b), dopo le parole "richieste piu' categorie" e' introdotta la seguente: "prevalenti".