Art. 9.
                        Modifiche all'art. 25
            del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
 
  1.  Al  comma 1 dell'articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.
12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a) 50 per cento se trattasi di lavori appartenenti ad una fra le
categorie 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 20, purche' la
stessa  sia  richiesta  quale  unica  categoria  prevalente  per   la
partecipazione all'appalto;";
   b)  nella lettera b), dopo le parole "richieste piu' categorie" e'
introdotta la seguente: "prevalenti".