Art. 2. Convocazione della conferenza e nomina del presidente 1. Il sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti fra i Comuni compresi nell'abito territoriale di ogni Azienda per i servizi sanitari, secondo i dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione, convoca, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento, la Conferenza dei sindaci. Trascorso inutilmente tale termine, alla convocazione provvede entro i successivi quindici giorni il sindaco del comune con il numero di abitanti immediatamente inferiore. In caso di ulteriore inutile decorso del termine, alla convocazione provvede l'Assessore regionale alla sanita'. 2. La Conferenza ha sede presso l'Azienda per i servizi sanitari di riferimento, che mette a disposizione idonei locali di riunione e quant'altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima, assicurando altresi' il servizio di segreteria. 3. La seduta deve essere fissata per una data non successiva al ventesimo giorno dalla convocazione e per la sua validita' deve essere presente, in prima convocazione, almeno la meta' piu' uno dei componenti. In seconda convocazione la seduta si intende valida qualunque sia il numero dei componenti presenti. 4. La funzione di componente della Conferenza puo' essere delegata dal Sindaco ad un membro della Giunta comunale. 5. La Conferenza, nella prima seduta, elegge il presidente con le seguenti modalita': a) votanti almeno pari a due terzi dei presenti; b) votazione a scrutinio segreto. 6. E' nominato presidente della Conferenza il componente che ottiene un numero di voti pari ad almeno due terzi dei votanti. Qualora nessun componente abbia raggiunto tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza votazione e' sufficiente un numero di voti pari alla meta' piu' uno dei votanti. 7. Per la determinazione delle predette maggioranze, le frazioni di numero intero vengono arrotondate al numero intero immediatamente superiore.