Art. 3. Nomina della rappresentanza e del suo presidente 1. Nella stessa seduta la Conferenza determina, entro il limite massimo fissato dalla legge, il numero dei componenti della propria rappresentanza e provvede alla loro nomina nonche' a quella del presidente. 2. La rappresentanza e' nominata con le seguenti modalita': a) votanti almeno pari a due terzi dei presenti; b) votazione contestuale per l'intero collegio; c) espressione di un numero massimo di tre preferenze; d) votazione a scrutinio segreto. 3. Sono nominati componenti della rappresentanza i componenti della Conferenza che ottengono il maggior numero di preferenze. Qualora piu' componenti abbiano ottenuto parita' di preferenze e non vi sia capienza per la nomina di tutti, sono nominati i componenti che rappresentano i Comuni con il maggior numero di abitanti. 4. Il presidente della rappresentanza e' il componente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parita' di preferenze, il componente che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti. 5. Il presidente della Conferenza trasmette l'esito dell'elezione, entro cinque giorni, al direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento e all'Assessore regionale alla sanita'.