Art. 3.
          Nomina della rappresentanza e del suo presidente
 
  1. Nella stessa seduta la Conferenza  determina,  entro  il  limite
massimo  fissato  dalla legge, il numero dei componenti della propria
rappresentanza e provvede alla  loro  nomina  nonche'  a  quella  del
presidente.
  2. La rappresentanza e' nominata con le seguenti modalita':
   a) votanti almeno pari a due terzi dei presenti;
   b) votazione contestuale per l'intero collegio;
   c) espressione di un numero massimo di tre preferenze;
   d) votazione a scrutinio segreto.
  3. Sono nominati componenti della rappresentanza i componenti della
Conferenza  che  ottengono  il  maggior numero di preferenze. Qualora
piu' componenti abbiano ottenuto parita' di preferenze e non  vi  sia
capienza  per  la  nomina  di  tutti,  sono nominati i componenti che
rappresentano i Comuni con il maggior numero di abitanti.
  4. Il presidente della  rappresentanza  e'  il  componente  che  ha
ottenuto  il  maggior  numero  di preferenze e, in caso di parita' di
preferenze, il componente che rappresenta il Comune  con  il  maggior
numero di abitanti.
  5.  Il presidente della Conferenza trasmette l'esito dell'elezione,
entro cinque giorni, al direttore generale dell'Azienda per i servizi
sanitari di riferimento e all'Assessore regionale alla sanita'.