Art. 4.
           Funzioni del presidente e della rappresentanza
 
  1. Il presidente convoca e presiede la Rappresentanza  e  cura  gli
adempimenti  conseguenti.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  del
Presidente,  le  funzioni  sono  esercitate  dal   componente   della
Rappresentanza piu' anziano per eta'.
  2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 - comma 1
-  lettere  a),  b)  e  d)  -  della  legge  regionale  12/1994,   la
Rappresentanza  si raccorda con la Conferenza riferendo alla medesima
almeno ogni  sei  mesi.  La  Conferenza  si  riunisce  altresi'  ogni
qualvolta  di  suo  Presidente  e  il Presidente della Rappresentanza
ritengano   necessaria   la   consultazione    fra    Conferenza    e
Rappresentanza.
  3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 - comma 1 -
lettera  c)  della legge regionale 12/1994, la Rappresentanza rimette
alla Regione le osservazioni entro quindici  giorni  dal  ricevimento
dei documenti contabili.
  4.  Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 - commi 13 e 14
- del decreto legislativo 502/1992, come modificato dall'articolo  12
della  legge  regionale 12/1994, spetta alla Rappresentanza designare
un membro del  Collegio  dei  revisori  dell'Azienda  per  i  servizi
sanitari di riferimento. La designazione deve essere effettuata entro
quindici   giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  da  parte  del
direttore generale dell'Azienda.