Art. 4. Funzioni del presidente e della rappresentanza 1. Il presidente convoca e presiede la Rappresentanza e cura gli adempimenti conseguenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente della Rappresentanza piu' anziano per eta'. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 - comma 1 - lettere a), b) e d) - della legge regionale 12/1994, la Rappresentanza si raccorda con la Conferenza riferendo alla medesima almeno ogni sei mesi. La Conferenza si riunisce altresi' ogni qualvolta di suo Presidente e il Presidente della Rappresentanza ritengano necessaria la consultazione fra Conferenza e Rappresentanza. 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 - comma 1 - lettera c) della legge regionale 12/1994, la Rappresentanza rimette alla Regione le osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti contabili. 4. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 - commi 13 e 14 - del decreto legislativo 502/1992, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 12/1994, spetta alla Rappresentanza designare un membro del Collegio dei revisori dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento. La designazione deve essere effettuata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del direttore generale dell'Azienda.