Art. 5.
                 Funzionamento della rappresentanza
 
  1. La  Rappresentanza  ha  sede  presso  l'Azienda  per  i  servizi
sanitari   di   riferimento,   che   mette   a   disposizione   della
Rappresentanza idonei locali di riunioni e quanto altro  occorra  per
l'espletamento  delle  funzioni attribuite alla medesima, assicurando
altresi' il servizio di segreteria.
  2. Le riunioni della Rappresentanza sono validamente costituite con
la presenza  della  maggioranza  dei  componenti.  La  Rappresentanza
delibera, a maggioranza dei presenti. con voto palese, fatta salva la
designazione  del  componente del Collegio dei revisori che avviene a
scrutinio segreto.
  3. La funzione di componente della Rappresentanza non  puo'  essere
delegata.
  4.  In  caso  di  mancata  partecipazione  per  piu'  di tre sedute
consecutive, il componente della Rappresentanza decade dalla carica.
  5. In caso di decadenza o di dimissioni o di perdita della qualita'
di Sindaco o di morte  di  un  componente  della  Rappresentanza,  il
Presidente  ne  da'  comunicazione al Presidente della Confernza che,
entro quindici giorni dal ricevimento della cominicazione, convoca la
Conferenza stessa, la quale, con le modalita' di cui all'articolo 3 -
commi 2 e 3 - procede alla sostituzione.
  6. Qualora un  componente  della  Rappresentanza  sia  un  soggetto
delegato  ai  sensi  dell'articolo  2  -  comma  4 - la perdita della
qualita' di Sindaco da parte del soggetto delegante  ne  comporta  la
decadenza.    In  tal  caso  si  applicano  le disposizioni di cui al
precedente comma 5.
  7. La Rappresentanza dura in carica quattro anni e decade  comunque
ogni  qualvota i componenti della Conferenza, da cui e' stata eletta,
risultino sostituiti in misura superiore alla meta'.