Art. 5. Funzionamento della rappresentanza 1. La Rappresentanza ha sede presso l'Azienda per i servizi sanitari di riferimento, che mette a disposizione della Rappresentanza idonei locali di riunioni e quanto altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima, assicurando altresi' il servizio di segreteria. 2. Le riunioni della Rappresentanza sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. La Rappresentanza delibera, a maggioranza dei presenti. con voto palese, fatta salva la designazione del componente del Collegio dei revisori che avviene a scrutinio segreto. 3. La funzione di componente della Rappresentanza non puo' essere delegata. 4. In caso di mancata partecipazione per piu' di tre sedute consecutive, il componente della Rappresentanza decade dalla carica. 5. In caso di decadenza o di dimissioni o di perdita della qualita' di Sindaco o di morte di un componente della Rappresentanza, il Presidente ne da' comunicazione al Presidente della Confernza che, entro quindici giorni dal ricevimento della cominicazione, convoca la Conferenza stessa, la quale, con le modalita' di cui all'articolo 3 - commi 2 e 3 - procede alla sostituzione. 6. Qualora un componente della Rappresentanza sia un soggetto delegato ai sensi dell'articolo 2 - comma 4 - la perdita della qualita' di Sindaco da parte del soggetto delegante ne comporta la decadenza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5. 7. La Rappresentanza dura in carica quattro anni e decade comunque ogni qualvota i componenti della Conferenza, da cui e' stata eletta, risultino sostituiti in misura superiore alla meta'.