Art. 2.
                       Attivita' di consulenza
 
  1. Per i fini di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), i  dipartimenti
di  prevenzione  di  ciascuna  Azienda  unita'  sanitaria  locale che
erogano prestazioni di consulenza, sono organizzati secondo modalita'
che  assicurano  l'espletamento  delle  attivita'  di  consulenza  in
strutture organizzative e con soggetti diversi da quelli che svolgono
compiti di controllo e di vigilanza.
  2.  I  dipartimenti  di  prevenzione delle Aziende unita' sanitarie
locali devono garantire i livelli di assistenza  previsti  dal  piano
sanitario regionale. L'attivita' di consulenza non puo' gravare sulle
risorse destinate a tali livelli di assistenza, ne' interferire con i
compiti di istituto dei dipartimenti di prevenzione.
  3.  Le  attivita'  di consulenza devono essere definite all'interno
dei piani attuativi locali di cui all'art. 6  della  L.R.  29  giugno
1994,  n. 49 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale"
e devono essere riferite a programmi complessivi  di  prevenzione  su
aspetti  rilevanti  ai fini della tutela della salute dei lavoratori,
con particolare riferimento ai piani mirati e alle azioni programmate
previste dal piano sanitario regionale.