Art. 2. Attivita' di consulenza 1. Per i fini di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), i dipartimenti di prevenzione di ciascuna Azienda unita' sanitaria locale che erogano prestazioni di consulenza, sono organizzati secondo modalita' che assicurano l'espletamento delle attivita' di consulenza in strutture organizzative e con soggetti diversi da quelli che svolgono compiti di controllo e di vigilanza. 2. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende unita' sanitarie locali devono garantire i livelli di assistenza previsti dal piano sanitario regionale. L'attivita' di consulenza non puo' gravare sulle risorse destinate a tali livelli di assistenza, ne' interferire con i compiti di istituto dei dipartimenti di prevenzione. 3. Le attivita' di consulenza devono essere definite all'interno dei piani attuativi locali di cui all'art. 6 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e devono essere riferite a programmi complessivi di prevenzione su aspetti rilevanti ai fini della tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai piani mirati e alle azioni programmate previste dal piano sanitario regionale.