Art. 2. Oneri finanziari 1. Per far fronte agli oneri di cui all'articolo 1 e' disposta la seguente variazione di analogo importo degli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Spesa" del bilancio di previsione per l'anno 1996: (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 15 maggio 1996 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 17 aprile 1996 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 9 maggio 1996.