Art. 2.
                          Oneri finanziari
 
  1.  Per  far fronte agli oneri di cui all'articolo 1 e' disposta la
seguente variazione di analogo  importo  degli  stati  di  previsione
della  competenza  e  della cassa della parte "Spesa" del bilancio di
previsione per l'anno 1996:
  (Omissis).
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 15 maggio 1996
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  17
aprile  1996  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 9
maggio 1996.