Art. 2.
                       Modalita' di intervento
 
  1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono realizzati, anche mediante
utilizzazione delle fonti finanziarie rese  disponibili  dalle  norme
dell'Unione  europea  e dello Stato italiano, previa approvazione, da
parte  del  Consiglio  regionale,  del   piano   da   elaborarsi   in
applicazione del Programma operativo plurifondo (FESR-FSE), approvato
dal  Consiglio  medesimo con deliberazione n. 3651, in data 17 luglio
1992, dalla Commissione europea con decisione C(92) 2835/2,  in  data
25   novembre   1992   e   dal   Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) con deliberazione in  data  26  marzo
1993.
  2.  La  Giunta regionale e' autorizzata ad attuare gli investimenti
indicati dal piano di cui al comma 1 direttamente o mediante apposita
societa' di capitale, da costituire in  gestione  speciale  ai  sensi
dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione
della  societa' finanziaria regionale per lo sviluppo economico della
Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni.
  3.  La  Giunta  regionale  e'  altresi'  autorizzata  a  provvedere
all'avvio  e  alla  gestione  delle attivita' che il piano prevede di
insediare  nelle  strutture  recuperate,  per  il  tramite   di   una
fondazione o altra figura giuridica composta, oltre che dalla Regione
o  dalla  societa'  di  cui  al comma 2, da soggetti giuridici aventi
finalita' pubbliche, esistenti in Valle  d'Aosta  o  in  aree  alpine
circostanti,  associazioni  interessate  alla  domanda dei servizi da
insediare nelle strutture, istituzioni e soggetti privati interessati
a  fruire  della  struttura  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
economiche previste dal piano.
  4.  I criteri di priorita' ed i vincoli da osservarsi dalla Regione
o dalla societa' di cui al comma 2 e dalla fondazione o altra  figura
giuridica  di  cui  al  comma  3 sono fissati con atti amministrativi
della Giunta regionale sulla base  delle  indicazioni  contenute  nel
piano di cui al comma 1.