Art. 2. Modalita' di intervento 1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono realizzati, anche mediante utilizzazione delle fonti finanziarie rese disponibili dalle norme dell'Unione europea e dello Stato italiano, previa approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano da elaborarsi in applicazione del Programma operativo plurifondo (FESR-FSE), approvato dal Consiglio medesimo con deliberazione n. 3651, in data 17 luglio 1992, dalla Commissione europea con decisione C(92) 2835/2, in data 25 novembre 1992 e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione in data 26 marzo 1993. 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad attuare gli investimenti indicati dal piano di cui al comma 1 direttamente o mediante apposita societa' di capitale, da costituire in gestione speciale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della societa' finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni. 3. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a provvedere all'avvio e alla gestione delle attivita' che il piano prevede di insediare nelle strutture recuperate, per il tramite di una fondazione o altra figura giuridica composta, oltre che dalla Regione o dalla societa' di cui al comma 2, da soggetti giuridici aventi finalita' pubbliche, esistenti in Valle d'Aosta o in aree alpine circostanti, associazioni interessate alla domanda dei servizi da insediare nelle strutture, istituzioni e soggetti privati interessati a fruire della struttura per lo svolgimento delle attivita' economiche previste dal piano. 4. I criteri di priorita' ed i vincoli da osservarsi dalla Regione o dalla societa' di cui al comma 2 e dalla fondazione o altra figura giuridica di cui al comma 3 sono fissati con atti amministrativi della Giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui al comma 1.