Art. 10.
                       Conferenza dei Sindaci
 
  1.   Al   fine  di  corrispondere  alle  esigenze  sanitarie  della
popolazione, in ogni Azienda U.S.L. viene  costituita  la  Conferenza
dei  Sindaci  dei  comuni compresi all'interno della U.S.L., la quale
provvede   alla   definizione,   nell'ambito   della   programmazione
regionale,   degli   indirizzi   per   l'impostazione   programmatica
dell'attivita',  esamina  il  bilancio  di  previsione  e  il   conto
consuntivo  e rimette alla Regione le relative osservazioni, verifica
l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce  alla  definizione
dei  piani  programmatici,  trasmettendo  le  proprie  valutazioni  e
proposte al  legale  rappresentante  dell'Azienda  U.S.L.    ed  alla
Regione.
  2.  La  funzione della Conferenza dei Sindaci e' esercitata tramite
una rappresentanza costituita nel suo interno  da  cinque  componenti
eletti   dalla  stessa  Conferenza.  Tale  rappresentanza  assume  la
denominazione di Comitato dei Sindaci.
  3. Conferenza dei Sindaci e Comitato dei Sindaci durano  in  carica
quattro  anni.  La perdita della carica di sindaco determina anche la
perdita del diritto a partecipare ai predetti organismi.
  4. 11 Comitato dei Sindaci e la Conferenza dei Sindaci dell'Azienda
U.S.L. sono presieduti, insediati e convocati dal Sindaco del  Comune
con piu' alto numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente
all'insediamento.  Gli  altri quattro membri del Comitato dei Sindaci
sono  eletti  dalla  Conferenza  dei  Sindaci,  secondo  le  seguenti
modalita':
   a) ogni Sindaco puo' votare per un solo candidato;
   b) ad ogni Sindaco, nella sua espressione di voto, sono attribuiti
tanti  voti quanti sono gli abitanti residenti nel suo comune secondo
i dati dell'ultimo censimento ISTAT;
   c) il presidente del  Comitato  dei  Sindaci  non  partecipa  alla
votazione;
   d) risulteranno eletti coloro che raccoglieranno il maggior numero
di voti; in caso di parita' si procedera' al ballottaggio.
  5.  Entro  trenta  giorni  dal  suo  insediamento,  il Comitato dei
Sindaci si dotera' di un proprio regolamento di funzionamento.
  6. Le riunioni della Conferenza sono valide quando sia presente, in
prima  convocazione,  la  maggioranza  e,  in  seconda  convocazione,
quattro  componenti;  le  riunioni  del  Comitato  sono valide con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti.
  7. Gli uffici e i servizi dell'Azienda USL  forniranno  ogni  utile
collaborazione  ed  informazione  affinche'  il  Comitato dei Sindaci
possa svolgere nelle condizioni ottimali la propria funzione,  mentre
il  supporto  amministrativo  al  Comitato,  compreso  ogni  onere di
funzionamento, sara' fornito dal Comune che esprime il Presidente del
Comitato stesso.
  8. La Conferenza dei Sindaci puo' essere convocata su richiesta del
Comitato dei Sindaci o di almeno  cinque  Sindaci  dei  comuni  della
U.S.L.
  9.  Il  Presidente  della Conferenza puo' invitare alle riunioni di
tale organismo il  Direttore  Generale  della  Azienda  U.S.L.  e  il
Direttore Generale delle Aziende Ospedaliere.