Art. 10. Conferenza dei Sindaci 1. Al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, in ogni Azienda U.S.L. viene costituita la Conferenza dei Sindaci dei comuni compresi all'interno della U.S.L., la quale provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, degli indirizzi per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo e rimette alla Regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani programmatici, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al legale rappresentante dell'Azienda U.S.L. ed alla Regione. 2. La funzione della Conferenza dei Sindaci e' esercitata tramite una rappresentanza costituita nel suo interno da cinque componenti eletti dalla stessa Conferenza. Tale rappresentanza assume la denominazione di Comitato dei Sindaci. 3. Conferenza dei Sindaci e Comitato dei Sindaci durano in carica quattro anni. La perdita della carica di sindaco determina anche la perdita del diritto a partecipare ai predetti organismi. 4. 11 Comitato dei Sindaci e la Conferenza dei Sindaci dell'Azienda U.S.L. sono presieduti, insediati e convocati dal Sindaco del Comune con piu' alto numero di residenti al 31 dicembre dell'anno precedente all'insediamento. Gli altri quattro membri del Comitato dei Sindaci sono eletti dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le seguenti modalita': a) ogni Sindaco puo' votare per un solo candidato; b) ad ogni Sindaco, nella sua espressione di voto, sono attribuiti tanti voti quanti sono gli abitanti residenti nel suo comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT; c) il presidente del Comitato dei Sindaci non partecipa alla votazione; d) risulteranno eletti coloro che raccoglieranno il maggior numero di voti; in caso di parita' si procedera' al ballottaggio. 5. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato dei Sindaci si dotera' di un proprio regolamento di funzionamento. 6. Le riunioni della Conferenza sono valide quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza e, in seconda convocazione, quattro componenti; le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 7. Gli uffici e i servizi dell'Azienda USL forniranno ogni utile collaborazione ed informazione affinche' il Comitato dei Sindaci possa svolgere nelle condizioni ottimali la propria funzione, mentre il supporto amministrativo al Comitato, compreso ogni onere di funzionamento, sara' fornito dal Comune che esprime il Presidente del Comitato stesso. 8. La Conferenza dei Sindaci puo' essere convocata su richiesta del Comitato dei Sindaci o di almeno cinque Sindaci dei comuni della U.S.L. 9. Il Presidente della Conferenza puo' invitare alle riunioni di tale organismo il Direttore Generale della Azienda U.S.L. e il Direttore Generale delle Aziende Ospedaliere.