Art. 11. Criteri di organizzazione 1. Le Aziende sanitarie regionali, nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e nella presente legge, provvedono alla definizione della propria organizzazione. 2. L'organizzazione specifica delle Aziende Sanitarie deve essere attuata in coerenza ai seguenti principi: a) garanzia del rispetto dei diritti e delle esigenze degli utenti dei servizi; b) valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nelle aziende; c) articolazione delle strutture organizzative in base a criteri che individuano livelli minimi di attivita' da svolgere; d) dimensionamento delle dotazioni organiche delle strutture organizzative in base alla rilevazione dell'attivita' svolta, tenendo anche conto di eventuali programmi di sviluppo dell'attivita' medesima; e) organizzazione delle strutture aziendali sulla base di criteri che consentano la distinzione fra funzioni direzionali, relative al governo e al controllo di gestione, e funzioni gestionali, tecniche e di erogazione delle prestazioni; f) individuazione da parte delle Aziende della responsabilita' e della correlata autonomia dei diversi livelli organizzativi in relazione al perseguimento degli obiettivi nel rispetto delle risorse assegnate; g) formazione ed aggiornamento del personale ai fini della riconversione dei compiti, della efficacia e dell'efficienza delle attivita', dell'adattamento del personale alle nuove e complesse funzioni delle Aziende Sanitarie; h) attribuzione, all'interno dell'azienda sanitaria, ad ogni presidio ospedaliero dell'autonomia gestionale prevista dal decreto delegato e alle altre strutture operative, dipartimenti e distretti, di autonomia tecnico-funzionale di cui alle disposizioni successive contenute nella presente legge; i) organizzazione dell'attivita' distrettuale tale da consentire la necessaria integrazione fra le funzioni sanitarie e le funzioni socio-sanitarie, nonche' quelle socio-assistenziali nel caso i Comuni abbiano conferito la delega; j) strutture organizzative sanitarie funzionalmente ordinate e responsabilizzate in forma dipartimentale; k) previsione per le attivita' infermieristiche, del posto di operatore professionale dirigente che assumera' le funzioni di cui al punto c) dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 settembre 1988, alle dirette dipendenze del Direttore Sanitario dell'Azienda, per tutte le strutture aziendali, ospedaliere ed extra-ospedaliere; l) previsione analoga a quella precedente di cui alla lettera k), per le attivita' tecnico-sanitarie e di riabilitazione, istituendo il posto di operatore professionale coordinatore per ciascuna delle attivita'. 3. Il Direttore Generale, entro i sessanta giorni successivi all'emanazione della presente legge, approva il regolamento di organizzazione dell'Azienda.