Art. 11.
                      Criteri di organizzazione
 
  1.  Le  Aziende  sanitarie  regionali,  nel  rispetto  delle  norme
contenute nel decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29  e  nella
presente   legge,   provvedono   alla   definizione   della   propria
organizzazione.
  2. L'organizzazione specifica delle Aziende Sanitarie  deve  essere
attuata in coerenza ai seguenti principi:
   a) garanzia del rispetto dei diritti e delle esigenze degli utenti
dei servizi;
   b)  valorizzazione  delle  risorse  umane e professionali presenti
nelle aziende;
   c) articolazione delle strutture organizzative in base  a  criteri
che individuano livelli minimi di attivita' da svolgere;
   d)  dimensionamento  delle  dotazioni  organiche  delle  strutture
organizzative in base alla rilevazione dell'attivita' svolta, tenendo
anche  conto  di  eventuali  programmi  di  sviluppo   dell'attivita'
medesima;
   e)  organizzazione delle strutture aziendali sulla base di criteri
che consentano la distinzione fra funzioni direzionali,  relative  al
governo e al controllo di gestione, e funzioni gestionali, tecniche e
di erogazione delle prestazioni;
   f)  individuazione  da parte delle Aziende della responsabilita' e
della  correlata  autonomia  dei  diversi  livelli  organizzativi  in
relazione al perseguimento degli obiettivi nel rispetto delle risorse
assegnate;
   g)  formazione  ed  aggiornamento  del  personale  ai  fini  della
riconversione dei compiti, della efficacia  e  dell'efficienza  delle
attivita',  dell'adattamento  del  personale  alle  nuove e complesse
funzioni delle Aziende Sanitarie;
   h)  attribuzione,  all'interno  dell'azienda  sanitaria,  ad  ogni
presidio  ospedaliero  dell'autonomia gestionale prevista dal decreto
delegato e alle altre strutture operative, dipartimenti e  distretti,
di  autonomia  tecnico-funzionale di cui alle disposizioni successive
contenute nella presente legge;
   i)  organizzazione  dell'attivita' distrettuale tale da consentire
la necessaria integrazione fra le funzioni sanitarie  e  le  funzioni
socio-sanitarie, nonche' quelle socio-assistenziali nel caso i Comuni
abbiano conferito la delega;
   j)  strutture  organizzative  sanitarie  funzionalmente ordinate e
responsabilizzate in forma dipartimentale;
   k) previsione per le  attivita'  infermieristiche,  del  posto  di
operatore professionale dirigente che assumera' le funzioni di cui al
punto c) dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 settembre 1988, alle
dirette dipendenze del Direttore Sanitario dell'Azienda, per tutte le
strutture aziendali, ospedaliere ed extra-ospedaliere;
   l)  previsione analoga a quella precedente di cui alla lettera k),
per le attivita' tecnico-sanitarie e di riabilitazione, istituendo il
posto di operatore  professionale  coordinatore  per  ciascuna  delle
attivita'.
  3.  Il  Direttore  Generale,  entro  i  sessanta  giorni successivi
all'emanazione  della  presente  legge,  approva  il  regolamento  di
organizzazione dell'Azienda.