Art. 12.
           Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario
 
  1.  Il  Direttore  Amministrativo  ed  il  Direttore Sanitario sono
nominati dal Direttore Generale e devono risultare  in  possesso  dei
requisiti  stabiliti dal comma 7 dell'art. 3 del decreto delegato. In
caso di perdita dei requisiti,  il  Direttore  Amministrativo  ed  il
Direttore    Sanitario    cessano   automaticamente   dalla   carica,
indipendentemente da qualsiasi previsione contrattuale.
  2. Il  Direttore  Sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai  fini
organizzativi   ed  igienico-sanitari.  Il  Direttore  Amministrativo
dirige le  unita'  operative  amministrative  costituite  nell'ambito
dell'azienda  ed  e'  il  responsabile dell'Area dipartimentale delle
attivita' amministrative.
  3. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario coadiuvano
il Direttore Generale nella gestione dell'Azienda Ospedaliera ed agli
stessi si applicano le disposizioni stabilite  dalla  presente  legge
per   il   Direttore   Amministrativo   ed   il  Direttore  Sanitario
dell'Azienda U.S.L.
  4. Il provvedimento di nomina deve essere adottato previo avviso da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione  Basilicata  almeno
venti   giorni   prima,   e  deve  essere  motivato  con  particolare
riferimento alle capacita' professionali dei soggetti  prescelti,  in
relazione alle funzioni da svolgere.
  5.   Il   Direttore  Generale,  con  provvedimento  motivato,  puo'
sospendere o risolvere il contratto del  Direttore  Sanitario  e  del
Direttore  Amministrativo, dichiarandone, in tal caso, la decadenza e
provvedendo alla sostituzione.
  6. La risoluzione del contratto e  la  dichiarazione  di  decadenza
dovranno  comunque  essere  precedute  dalla formale contestazione al
Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario  delle  circostanze
assunte  a  base del provvedimento e dall'acquisizione delle relative
controdeduzioni, previa assegnazione di un termine  non  inferiore  a
venti giorni.