Art. 12. Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario 1. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale e devono risultare in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 7 dell'art. 3 del decreto delegato. In caso di perdita dei requisiti, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario cessano automaticamente dalla carica, indipendentemente da qualsiasi previsione contrattuale. 2. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari. Il Direttore Amministrativo dirige le unita' operative amministrative costituite nell'ambito dell'azienda ed e' il responsabile dell'Area dipartimentale delle attivita' amministrative. 3. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario coadiuvano il Direttore Generale nella gestione dell'Azienda Ospedaliera ed agli stessi si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. 4. Il provvedimento di nomina deve essere adottato previo avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata almeno venti giorni prima, e deve essere motivato con particolare riferimento alle capacita' professionali dei soggetti prescelti, in relazione alle funzioni da svolgere. 5. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, puo' sospendere o risolvere il contratto del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, dichiarandone, in tal caso, la decadenza e provvedendo alla sostituzione. 6. La risoluzione del contratto e la dichiarazione di decadenza dovranno comunque essere precedute dalla formale contestazione al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario delle circostanze assunte a base del provvedimento e dall'acquisizione delle relative controdeduzioni, previa assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni.