Art. 13. Funzioni del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 1. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario sono preposti, per la parte di rispettiva competenza, alla direzione dei servizi delle Aziende Sanitarie, garantendo il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 3, comma 7, del decreto delegato ed in particolare: a) il Direttore Amministrativo: 1. fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; 2. adotta le misure organizzative generali in esecuzione delle decisioni del Direttore Generale; 3. sovrintende al sistema informativo garantendo i necessari collegamenti con il livello regionale; 4. dirige l'Area dipartimentale delle attivita' amministrative; 5. promuove e verifica la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' svolta dalle unita' operative amministrative; 6. verifica la spesa; 7. verifica e controlla la rispondenza delle attivita' delle unita' operative amministrative alle decisioni ed agli obiettivi fissati dal Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di inerzia, nei confronti delle stesse; 8. provvede a quanto altro demandato dalla legge alla sua competenza; b) il Direttore Sanitario: 1) fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; 2) dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari; 3) promuove e verifica la qualita' delle prestazioni erogate; 4) verifica e controlla la rispondenza delle attivita' delle unita' operative sanitarie alle decisioni ed agli obiettivi fissati dal Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di inerzia, nei confronti delle stesse; 5) presiede il Consiglio dei sanitari; 6) provvede a quanto altro demandato dalla legge alla sua competenza. 3. Per lo svolgimento dei compiti di promozione e di verifica attribuiti ai sensi del precedente comma 2, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario si avvalgono della collaborazione del comitato dell'area dipartimentale di cui all'art. 24, comma 10. 4. In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario le rispettive funzioni sono svolte da un dirigente di unita' operativa, amministrativa o sanitaria, nominato dal Direttore Generale. 5. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. 6. I direttori amministrativo e sanitario possono essere coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni ciascuno da una struttura individuata, su loro proposta, dal Direttore Generale.