Art. 13.
   Funzioni del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
 
  1.  Il  Direttore  Amministrativo  ed  il  Direttore Sanitario sono
preposti, per la parte di rispettiva competenza, alla  direzione  dei
servizi delle Aziende Sanitarie, garantendo il conseguimento dei suoi
obiettivi.
  2.  Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario esercitano
le funzioni  loro  attribuite  dall'art.  3,  comma  7,  del  decreto
delegato ed in particolare:
   a) il Direttore Amministrativo:
    1.  fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti
relativi alle materie di competenza;
    2. adotta le misure organizzative generali  in  esecuzione  delle
decisioni del Direttore Generale;
    3.  sovrintende  al  sistema  informativo  garantendo i necessari
collegamenti con il livello regionale;
    4. dirige l'Area dipartimentale delle attivita' amministrative;
    5. promuove e verifica la qualita',  l'efficienza  e  l'efficacia
dell'attivita' svolta dalle unita' operative amministrative;
    6. verifica la spesa;
    7.  verifica  e  controlla  la  rispondenza delle attivita' delle
unita' operative amministrative  alle  decisioni  ed  agli  obiettivi
fissati  dal  Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di
inerzia, nei confronti delle stesse;
    8. provvede  a  quanto  altro  demandato  dalla  legge  alla  sua
competenza;
   b) il Direttore Sanitario:
    1)  fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti
relativi alle materie di competenza;
    2)  dirige  i  servizi  sanitari   ai   fini   organizzativi   ed
igienico-sanitari;
    3) promuove e verifica la qualita' delle prestazioni erogate;
    4)  verifica  e  controlla  la  rispondenza delle attivita' delle
unita' operative sanitarie alle decisioni ed agli  obiettivi  fissati
dal  Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di inerzia,
nei confronti delle stesse;
    5) presiede il Consiglio dei sanitari;
    6) provvede  a  quanto  altro  demandato  dalla  legge  alla  sua
competenza.
  3.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di promozione e di verifica
attribuiti  ai  sensi  del   precedente   comma   2,   il   Direttore
Amministrativo   e   il   Direttore   Sanitario  si  avvalgono  della
collaborazione del comitato dell'area dipartimentale di cui  all'art.
24, comma 10.
  4.  In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo o
del Direttore Sanitario le rispettive  funzioni  sono  svolte  da  un
dirigente  di  unita' operativa, amministrativa o sanitaria, nominato
dal Direttore Generale.
  5. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si
procede alla sostituzione.
  6. I direttori amministrativo e sanitario possono essere coadiuvati
nell'esercizio  delle  loro  funzioni  ciascuno  da   una   struttura
individuata, su loro proposta, dal Direttore Generale.