Art. 14. Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie 1. La Regione promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'integrazione delle attivita' socio-assistenziali di competenza degli enti locali con le attivita' delle aziende sanitarie. Locali, anche nell'ambito di piu' generali accordi di programma, ferme restanti le competenze delle attivita' di rilievo sanitario di cui ai progetti-obiettivo nazionali. 2. L'Azienda U.S.L. puo' assumere la gestione di attivita' e/o servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali mediante appositi atti d'intesa. 3. Oggetto dell'intesa e' la specificazione delle singole attivita' e/o servizi che l'ente locale intende affidare all'azienda, delle modalita' delle prestazioni e di ogni altra condizione. 4. Gli oneri della gestione sono a totale carico degli enti locali compresi quelli relativi al personale e richiedono specifica contabilizzazione. 5. L'Azienda U.S.L. puo' procedere all'erogazione delle prestazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle disponibilita' finanziarie da parte degli enti locali deleganti.