Art. 14.
    Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie
 
  1.   La   Regione   promuove,   nei  limiti  delle  norme  vigenti,
l'integrazione  delle  attivita'  socio-assistenziali  di  competenza
degli  enti  locali con le attivita' delle aziende sanitarie. Locali,
anche nell'ambito  di  piu'  generali  accordi  di  programma,  ferme
restanti le competenze delle attivita' di rilievo sanitario di cui ai
progetti-obiettivo nazionali.
  2.  L'Azienda  U.S.L.  puo'  assumere  la gestione di attivita' e/o
servizi socio-assistenziali su  delega  degli  enti  locali  mediante
appositi atti d'intesa.
  3. Oggetto dell'intesa e' la specificazione delle singole attivita'
e/o  servizi  che  l'ente  locale intende affidare all'azienda, delle
modalita' delle prestazioni e di ogni altra condizione.
  4. Gli oneri della gestione sono a totale carico degli enti  locali
compresi   quelli   relativi  al  personale  e  richiedono  specifica
contabilizzazione.
  5. L'Azienda U.S.L. puo' procedere all'erogazione delle prestazioni
solo dopo l'effettiva acquisizione delle  disponibilita'  finanziarie
da parte degli enti locali deleganti.