Art. 15.
                Il Coordinamento dei servizi sociali
 
  1.  Nelle  Aziende  U.S.L.  anche  per la gestione di attivita' e/o
servizi socio-assistenziali assunti ai sensi dell'art.  3,  comma  3,
del  Decreto  delegato  il Direttore Generale puo', con provvedimento
motivato, attribuire ad  un  dirigente  con  esperienza  nei  servizi
socio-assistenziali,   l'incarico   del   coordinamento  dei  servizi
sociali.
  2. Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. disciplina l'attivita'
del coordinatore dei predetti servizi, fissa i  suoi  compiti  e  gli
assegna  le  necessarie  strutture operative, definisce i rapporti di
questo con i direttori ammministrativo e sanitario.