Art. 15. Il Coordinamento dei servizi sociali 1. Nelle Aziende U.S.L. anche per la gestione di attivita' e/o servizi socio-assistenziali assunti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto delegato il Direttore Generale puo', con provvedimento motivato, attribuire ad un dirigente con esperienza nei servizi socio-assistenziali, l'incarico del coordinamento dei servizi sociali. 2. Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. disciplina l'attivita' del coordinatore dei predetti servizi, fissa i suoi compiti e gli assegna le necessarie strutture operative, definisce i rapporti di questo con i direttori ammministrativo e sanitario.