Art. 16. Consiglio dei sanitari 1. Il Consiglio dei Sanitari e' organismo elettivo delle Aziende Sanitarie, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, ed e' presieduto dal Direttore Sanitario. 2. Il Consiglio dei Sanitari svolge attivita' di consulenza tecnica relativamente alle scelte riguardanti il funzionamento dei servizi sanitari, ed in particolare: a) fornisce parere obbligatorio non vinco lante, al Direttore Generale per le attivita' tecni co-sanitarie, anche sotto il profilo organizzati vo, e per gli investimenti ad esse attinenti; b) fornisce pareri sulle attivita' di assistenza sanitaria su richiesta del Direttore Generale o del Direttore Sanitario. 3. I pareri di cui al precedente comma non espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta si intendono resi favorevoli. 4. Il Consiglio dei Sanitari dura in carica cinque anni. 5. Il Direttore Generale dell'Azienda forni sce ogni necessario supporto al Consiglio per le sue riunioni. 6. Il Direttore Generale puo' partecipare alle riunioni del Consiglio.