Art. 16.
                       Consiglio dei sanitari
 
  1. Il Consiglio dei Sanitari e' organismo  elettivo  delle  Aziende
Sanitarie,  con  funzioni  di  consulenza  tecnico-sanitaria,  ed  e'
presieduto dal Direttore Sanitario.
  2. Il Consiglio dei Sanitari svolge attivita' di consulenza tecnica
relativamente alle scelte riguardanti il  funzionamento  dei  servizi
sanitari, ed in particolare:
   a)  fornisce  parere  obbligatorio  non  vinco lante, al Direttore
Generale per le attivita' tecni co-sanitarie, anche sotto il  profilo
organizzati vo, e per gli investimenti ad esse attinenti;
   b)  fornisce  pareri  sulle  attivita'  di assistenza sanitaria su
richiesta del Direttore Generale o del Direttore Sanitario.
  3. I pareri di cui al precedente comma non espressi entro  quindici
giorni dal ricevimento della richiesta si intendono resi favorevoli.
  4. Il Consiglio dei Sanitari dura in carica cinque anni.
  5.  Il  Direttore  Generale  dell'Azienda forni sce ogni necessario
supporto al Consiglio per le sue riunioni.
  6.  Il  Direttore  Generale  puo'  partecipare  alle  riunioni  del
Consiglio.