Art. 17. Composizione del Consiglio dei Sanitari delle Unita' Sanitarie Locali 1. Il Consiglio dei Sanitari delle Aziende U.S.L. e' costituito da ventitre' componenti, dei quali ventidue elettivi, cosi' suddivisi: a) quattordici componenti medici: a1 - quattro medici ospedalieri dirigenti di secondo livello; a2 - quattro medici ospedalieri dirigenti di primo livello; a3 - due medici di attivita' extra-ospedaliere di cui uno specialista ambulatoriale titolare di rapporto convenzionale con l'Azienda U.S.L.; a4 - due medici di medicina generale convenzionati con il S.S.R.; a5 - un medico pediatra di libera scelta convenzionato con il S.S R.; a6 - un medico veterinario dipendente dell'Azienda; b) due farmacisti dei quali uno dipendente dell'Azienda ed uno titolare di farmacia convenzionato con l'Azienda stessa; c) tre componenti in rappresentanza degli altri laureati del ruolo sanitario, eletti tra i dirigenti, assicurando la rappresentativita' sia delle attivita' ospedaliere sia di quelle territoriali; d) due componenti in rappresentanza del personale infermieristico, assicurando la rappresentativita' sia delle attivita' ospedaliere sia di quelle territoriali; e) un componente eletto tra il personale tecnico sanitario. 2. E' membro di diritto del Consiglio dei Sanitari il Direttore Sanitario, che lo presiede.