Art. 17.
               Composizione del Consiglio dei Sanitari
                    delle Unita' Sanitarie Locali
 
  1.  Il Consiglio dei Sanitari delle Aziende U.S.L. e' costituito da
ventitre' componenti, dei quali ventidue elettivi, cosi' suddivisi:
   a) quattordici componenti medici:
    a1 - quattro medici ospedalieri dirigenti di secondo livello;
    a2 - quattro medici ospedalieri dirigenti di primo livello;
    a3 -  due  medici  di  attivita'  extra-ospedaliere  di  cui  uno
specialista  ambulatoriale  titolare  di  rapporto  convenzionale con
l'Azienda U.S.L.;
    a4 - due medici  di  medicina  generale  convenzionati  con    il
S.S.R.;
    a5  -  un  medico pediatra di libera scelta convenzionato con  il
S.S R.;
    a6 - un medico veterinario dipendente dell'Azienda;
   b) due farmacisti dei quali uno  dipendente  dell'Azienda  ed  uno
titolare di farmacia convenzionato con l'Azienda stessa;
   c) tre componenti in rappresentanza degli altri laureati del ruolo
sanitario,  eletti tra i dirigenti, assicurando la rappresentativita'
sia delle attivita' ospedaliere sia di quelle territoriali;
   d) due componenti in rappresentanza del personale infermieristico,
assicurando la rappresentativita' sia delle attivita' ospedaliere sia
di quelle territoriali;
   e) un componente eletto tra il personale tecnico sanitario.
  2. E' membro di diritto del Consiglio  dei  Sanitari  il  Direttore
Sanitario, che lo presiede.