Art. 18.
               Composizione del Consiglio dei Sanitari
                      delle Aziende Ospedaliere
 
  1.   Il  Consiglio  dei  Sanitari  delle  Aziende  Ospedaliere,  e'
costituito da diciassette componenti, di  cui  quattordici  elettivi,
cosi' suddivisi:
   a) otto componenti medici:
    a1 - quattro dirigenti medici di secondo livello;
    a2 - quattro dirigenti medici di primo livello;
   b) un dirigente laureato non medico;
   c) tre infermieri;
   d) un tecnico sanitario;
   e) un farmacista.
  2. Sono componenti del Consiglio dei Sanitari un medico di medicina
generale  e  uno  di  pediatria di libera scelta convenzionati con il
Servizio Sanitario Regionale designati d'intesa dai rispettivi Ordini
Professionali di Potenza e Matera. In caso di  mancata  comunicazione
dell'intesa  entro  trenta  giorni  dalla  notifica ai Consigli degli
Ordini dell'indizione delle elezioni, la Giunta Regionale provvedera'
alla nomina entro i successivi dieci giorni.
  3.  E'  membro  di  diritto del Consiglio dei Sanitari il Direttore
Sanitario, che lo presiede. I direttori dei dipartimenti  ospedalieri
partecipano con funzioni consultive.