Art. 18. Composizione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende Ospedaliere 1. Il Consiglio dei Sanitari delle Aziende Ospedaliere, e' costituito da diciassette componenti, di cui quattordici elettivi, cosi' suddivisi: a) otto componenti medici: a1 - quattro dirigenti medici di secondo livello; a2 - quattro dirigenti medici di primo livello; b) un dirigente laureato non medico; c) tre infermieri; d) un tecnico sanitario; e) un farmacista. 2. Sono componenti del Consiglio dei Sanitari un medico di medicina generale e uno di pediatria di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale designati d'intesa dai rispettivi Ordini Professionali di Potenza e Matera. In caso di mancata comunicazione dell'intesa entro trenta giorni dalla notifica ai Consigli degli Ordini dell'indizione delle elezioni, la Giunta Regionale provvedera' alla nomina entro i successivi dieci giorni. 3. E' membro di diritto del Consiglio dei Sanitari il Direttore Sanitario, che lo presiede. I direttori dei dipartimenti ospedalieri partecipano con funzioni consultive.