Art. 19. Elezioni e nomina dei componenti del Consiglio dei Sanitari 1. Il Direttore Generale indice le elezioni del Consiglio dei Sanitari entro dieci giorni dalla sua scadenza e, in fase di prima applicazione, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiggendo un manifesto nelle sedi dell'Azienda nel quale siano indicati almeno gli estremi per la presentazione delle candidature e l'esatta ubicazione dei locali dove si svolgeranno le votazioni. 2. Le operazioni di voto dovranno svolgersi entro trenta giorni dalla data di indizione delle elezioni stesse. 3. Il Direttore Generale, all'atto della indizione delle elezioni, nomina, altresi', apposita commissione elettorale costituita da un componente per ciascuna categoria rappresentata in seno al Consiglio dei Sanitari. 4. Il Direttore Amministrativo, o un dirigente amministrativo nominato dal Direttore Generale, funge da presidente della commissione. 5. Il Presidente della commissione elettorale, sette giorni prima delle votazioni predispone l'elenco degli elettori diviso per categorie, l'elenco dei candidati diviso per categorie ed il materiale occorrente per le votazioni. 6. Sono elettori ed eleggibili i dipendenti dell'Azienda Sanitaria ed i professionisti convenzionati con l'Azienda stessa alla data delle operazioni di voto, appartenenti a ciascuna articolazione della componente elettiva di cui ai precedenti artt. 17 e 18. 7. Le liste cosi' predisposte sono affisse all'albo dell'Azienda cinque giorni prima della data delle elezioni e dovranno contenere l'indicazione del seggio presso il quale ciascun dipendente, in relazione alla sede di lavoro, potra' esprimere il proprio voto, come indicato nei successivi commi del presente articolo. 8. Le candidature dovranno essere presentate dagli stessi candidati al Direttore Amministrativo dell'Azienda entro le ore quattordici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni con una dichiarazione del candidato, resa nella forma dell'atto sostitutivo di notorieta', di possesso dei requisiti di eleggibilita'. 9. Con il provvedimento di indizione delle elezioni, il Direttore Generale, anche in relazione alle caratteristiche strutturali e logistiche dell'azienda, costituisce uno o piu' seggi elettorali e ne fissa la sede. 10. Il seggio e' composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno anche con funzione di segretario, scelti nell'ambito del personale del ruolo amministrativo. 11. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore otto alle ore venti del giorno fissato per le elezioni. 12. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, mediante schede distinte per ciascuna delle categorie professionali rappresentate. 13. Ciascun elettore riceve solo la scheda relativa alla categoria cui appartiene contenente l'elenco dei candidati in ordine alfabetico e vota esprimendo una sola preferenza apponendovi una croce a fianco del nome prescelto. 14. Concluse le operazioni di voto, si procede immediatamente allo spoglio delle schede. Di tutte le operazioni e' redatto verbale, che unitarnente a tutta la documentazione, viene consegnato a cura del presidente del seggio, entro le ore quattordici dei giorno successivo, alla commissione elettorale. 15. Questa procede alla verifica della regolarita' delle procedure svolte, all'esame di eventuali reclami presentati entro le ore venti del giomo successivo a quello delle votazioni e, entro le successive ventiquattro ore, alla proclamazione degli eletti. 16. Sono proclamati eletti dalla Commissione elettorale coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella propria categoria. A parita' di voti risulta eletto il candidato piu' anziano di eta'. 17. Sulla base dei risultati proclamati dalla commissione elettorale, il Direttore Generale nomina il Consiglio dei Sanitari. 18. Per quanto non disciplinato nel presente articolo il Direttore Generale assume le necessarie decisioni per il compiuto e corretto svolgimento delle elezioni.