Art. 19.
     Elezioni e nomina dei componenti del Consiglio dei Sanitari
 
  1.  Il  Direttore  Generale  indice  le  elezioni del Consiglio dei
Sanitari entro dieci giorni dalla sua scadenza e, in  fase  di  prima
applicazione,   entro  dieci  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, affiggendo un manifesto nelle sedi  dell'Azienda  nel
quale  siano  indicati  almeno gli estremi per la presentazione delle
candidature e l'esatta ubicazione dei locali dove si  svolgeranno  le
votazioni.
  2.  Le  operazioni  di  voto dovranno svolgersi entro trenta giorni
dalla data di indizione delle elezioni stesse.
  3. Il Direttore Generale, all'atto della indizione delle  elezioni,
nomina,  altresi',  apposita  commissione elettorale costituita da un
componente per ciascuna categoria rappresentata in seno al  Consiglio
dei Sanitari.
  4.  Il  Direttore  Amministrativo,  o  un  dirigente amministrativo
nominato  dal  Direttore  Generale,   funge   da   presidente   della
commissione.
  5.  Il  Presidente della commissione elettorale, sette giorni prima
delle  votazioni  predispone  l'elenco  degli  elettori  diviso   per
categorie,   l'elenco  dei  candidati  diviso  per  categorie  ed  il
materiale occorrente per le votazioni.
  6. Sono elettori ed eleggibili i dipendenti dell'Azienda  Sanitaria
ed  i  professionisti  convenzionati  con  l'Azienda stessa alla data
delle operazioni di voto, appartenenti a ciascuna articolazione della
componente elettiva di cui ai precedenti artt. 17 e 18.
  7. Le liste cosi' predisposte sono  affisse  all'albo  dell'Azienda
cinque  giorni  prima  della data delle elezioni e dovranno contenere
l'indicazione del seggio  presso  il  quale  ciascun  dipendente,  in
relazione alla sede di lavoro, potra' esprimere il proprio voto, come
indicato nei successivi commi del presente articolo.
  8. Le candidature dovranno essere presentate dagli stessi candidati
al Direttore Amministrativo dell'Azienda entro le ore quattordici del
quindicesimo  giorno  antecedente la data fissata per le elezioni con
una  dichiarazione  del  candidato,  resa   nella   forma   dell'atto
sostitutivo   di   notorieta',   di   possesso   dei   requisiti   di
eleggibilita'.
  9. Con il provvedimento di indizione delle elezioni,  il  Direttore
Generale,  anche  in  relazione  alle  caratteristiche  strutturali e
logistiche dell'azienda, costituisce uno o piu' seggi elettorali e ne
fissa la sede.
  10. Il seggio e' composto da un presidente e due scrutatori, di cui
uno  anche  con  funzione  di  segretario,  scelti  nell'ambito   del
personale del ruolo amministrativo.
  11. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore otto alle ore venti
del giorno fissato per le elezioni.
  12.  Le  votazioni  avvengono  a scrutinio segreto, mediante schede
distinte per ciascuna delle categorie professionali rappresentate.
  13. Ciascun elettore riceve solo la scheda relativa alla  categoria
cui appartiene contenente l'elenco dei candidati in ordine alfabetico
e  vota esprimendo una sola preferenza apponendovi una croce a fianco
del nome prescelto.
  14. Concluse le operazioni di voto, si procede immediatamente  allo
spoglio  delle schede. Di tutte le operazioni e' redatto verbale, che
unitarnente a tutta la documentazione, viene consegnato  a  cura  del
presidente   del   seggio,   entro  le  ore  quattordici  dei  giorno
successivo, alla commissione elettorale.
  15. Questa procede alla verifica della regolarita' delle  procedure
svolte,  all'esame di eventuali reclami presentati entro le ore venti
del giomo successivo a quello delle votazioni e, entro le  successive
ventiquattro ore, alla proclamazione degli eletti.
  16.  Sono proclamati eletti dalla Commissione elettorale coloro che
hanno  ottenuto  il  maggior  numero  di  preferenze  nella   propria
categoria. A parita' di voti risulta eletto il candidato piu' anziano
di eta'.
  17.   Sulla   base   dei  risultati  proclamati  dalla  commissione
elettorale, il Direttore Generale nomina il Consiglio dei Sanitari.
  18. Per quanto non disciplinato nel presente articolo il  Direttore
Generale  assume  le  necessarie decisioni per il compiuto e corretto
svolgimento delle elezioni.