Art. 20.
          Norme di funzionamento del Consiglio dei Sanitari
 
  1. Il Direttore Sanitario provvede alle convocazioni  delle  sedute
ed  agli ordini del giorno, dirige e coordina le discussioni, nonche'
le operazioni di voto.
  2.  Nella  prima  seduta   il   Direttore   Sanitario   nomina   il
vicepresidente  ed  il  segretario  tra  i  componenti  del Consiglio
stesso,  nonche'  propone  per  l'approvazione  il   regolamento   di
funzionamento.
  3.  Il regolamento di funzionamento del Consiglio dei Sanitari deve
essere approvato nella seduta del suo insediamento o al massimo nella
successiva.
  4. Il Consiglio  dei  Sanitari  si  riunisce  su  convocazione  del
presidente;  le  sedute sono valide con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti.
  5. Il Consiglio si esprime a maggioranza dei presenti ed in caso di
parita' di voti prevale il voto di colui che presiede la seduta.
  6. I componenti elettivi del Consiglio  dei  sanitari  a  qualunque
titolo  cessati,  sono  sostituiti  dal  Direttore  Generale mediante
utilizzo delle graduatorie di preferenza relative alla  categoria  di
personale di appartenenza.
  7.  E'  fatto  obbligo  per i componenti del Consiglio dei Sanitari
partecipare alle  sedute  dello  stesso;  le  assenze  devono  essere
formalmente  giustificate  con  atto scritto al presidente e dopo tre
assenze  prive  di  valida  giustificazione,  il  Direttore  Generale
provvede,  su  informazione del presidente, a dichiarare la decadenza
del membro inadempiente ed alla sua sostituzione con il primo dei non
eletti della rispettiva componente dell'Azienda.