Art. 20. Norme di funzionamento del Consiglio dei Sanitari 1. Il Direttore Sanitario provvede alle convocazioni delle sedute ed agli ordini del giorno, dirige e coordina le discussioni, nonche' le operazioni di voto. 2. Nella prima seduta il Direttore Sanitario nomina il vicepresidente ed il segretario tra i componenti del Consiglio stesso, nonche' propone per l'approvazione il regolamento di funzionamento. 3. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dei Sanitari deve essere approvato nella seduta del suo insediamento o al massimo nella successiva. 4. Il Consiglio dei Sanitari si riunisce su convocazione del presidente; le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 5. Il Consiglio si esprime a maggioranza dei presenti ed in caso di parita' di voti prevale il voto di colui che presiede la seduta. 6. I componenti elettivi del Consiglio dei sanitari a qualunque titolo cessati, sono sostituiti dal Direttore Generale mediante utilizzo delle graduatorie di preferenza relative alla categoria di personale di appartenenza. 7. E' fatto obbligo per i componenti del Consiglio dei Sanitari partecipare alle sedute dello stesso; le assenze devono essere formalmente giustificate con atto scritto al presidente e dopo tre assenze prive di valida giustificazione, il Direttore Generale provvede, su informazione del presidente, a dichiarare la decadenza del membro inadempiente ed alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della rispettiva componente dell'Azienda.