Art. 21. Articolazioni organizzative comuni delle Aziende Sanitarie 1. Nelle Aziende Sanitarie, per le attivita' delle Direzioni Generali, e' organizzata dai Direttori, un'apposita struttura, anche in relazione alle previsioni di cui al comma 10 dei precedente articolo 8. 2. Presso ogni Azienda Sanitaria con un Regolamento previsto dal precedente art. 8 comma 6, il Direttore Generale organizza, anche ai fini dell'art. 20 del D.Lgs 29/93, il centro di controllo direzionale di cui ai successivi commi 3, 4 e 5 del presente articolo, tenendo conto di quanto gia' stabilito nel Titolo V della L.R. 27 marzo 1995 n. 34. 3. Il Centro di controllo direzionale e' la struttura attraverso la quale il Direttore Generale verifica ed analizza, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Azienda Sanitaria. 4. Il centro opera in posizione di autonomia rispetto alle restanti articolazioni organizzative dell'azienda e risponde esclusivamente al Direttore Generale. Ad esso e' attribuito un apposito contingente di personale, determinato dal Direttore Generale ai sensi del successivo art. 26 e costituito da dirigenti e da altre unita' con funzioni esecutive. Inoltre il centro puo' avvalersi di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 29/93. 5. I dirigenti e gli esperti del centro hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutte le componenti organizzative dell'azienda. 6. Nell'ambito di ogni Azienda Sanitaria, anche in relazione a quanto previsto al successivo articolo 48, e' costituita una unita' operativa per la gestione del sistema informativo automatizzato. 7. L'unita' operativa opera in stretto collegamento con il centro di controllo direzionale ed e' in posizione di autonomia rispetto alle restanti componenti organizzative dell'Azienda Sanitaria. 8. Il responsabile dell'unita' operativa e' nominato dal Direttore Generale tra i dipendenti in possesso della qualifica di analista. Ove tale figura non sia presente nell'organico dell'azienda il Direttore Generale puo' nominare altro dipendente con esperienza nell'informatizzazione dei servizi o, in mancanza puo' far ricorso a professionalita' esterne. 9. Il Direttore Generale disciplina l'attivita' del sistema informativo automatizzato con apposito regolamento ai sensi del comma 6 del precedente articolo 8.