Art. 21.
     Articolazioni organizzative comuni delle Aziende Sanitarie
 
  1.  Nelle  Aziende  Sanitarie,  per  le  attivita'  delle Direzioni
Generali, e' organizzata dai Direttori, un'apposita struttura,  anche
in  relazione  alle  previsioni  di  cui  al  comma 10 dei precedente
articolo 8.
  2. Presso ogni Azienda Sanitaria con un  Regolamento  previsto  dal
precedente  art. 8 comma 6, il Direttore Generale organizza, anche ai
fini dell'art. 20 del D.Lgs 29/93, il centro di controllo direzionale
di cui ai successivi commi 3, 4 e 5 del  presente  articolo,  tenendo
conto  di quanto gia' stabilito nel Titolo V della L.R. 27 marzo 1995
n. 34.
  3. Il Centro di controllo direzionale e' la struttura attraverso la
quale  il  Direttore  Generale   verifica   ed   analizza,   mediante
valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la
realizzazione  degli  obiettivi,  la  corretta  ed economica gestione
delle risorse,  l'imparzialita'  ed  il  buon  andamento  dell'azione
amministrativa dell'Azienda Sanitaria.
  4. Il centro opera in posizione di autonomia rispetto alle restanti
articolazioni organizzative dell'azienda e risponde esclusivamente al
Direttore  Generale. Ad esso e' attribuito un apposito contingente di
personale, determinato dal Direttore Generale ai sensi del successivo
art. 26 e costituito da dirigenti e  da  altre  unita'  con  funzioni
esecutive.  Inoltre  il  centro  puo' avvalersi di consulenti esterni
esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di  gestione,  nel
rispetto  delle condizioni di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs.  n.
29/93.
  5. I dirigenti e gli esperti del centro hanno accesso ai  documenti
amministrativi  e  possono  richiedere,  oralmente  o  per  iscritto,
informazioni a tutte le componenti organizzative dell'azienda.
  6. Nell'ambito di ogni Azienda  Sanitaria,  anche  in  relazione  a
quanto  previsto  al successivo articolo 48, e' costituita una unita'
operativa per la gestione del sistema informativo automatizzato.
  7. L'unita' operativa opera in stretto collegamento con  il  centro
di  controllo  direzionale  ed  e' in posizione di autonomia rispetto
alle restanti componenti organizzative dell'Azienda Sanitaria.
  8. Il responsabile dell'unita' operativa e' nominato dal  Direttore
Generale  tra  i  dipendenti in possesso della qualifica di analista.
Ove tale  figura  non  sia  presente  nell'organico  dell'azienda  il
Direttore  Generale  puo'  nominare  altro  dipendente con esperienza
nell'informatizzazione dei servizi o, in mancanza puo' far ricorso  a
professionalita' esterne.
  9.   Il  Direttore  Generale  disciplina  l'attivita'  del  sistema
informativo automatizzato con apposito regolamento ai sensi del comma
6 del precedente articolo 8.