Art. 22.
        Articolazione organizzativa delle Aziende Ospedaliere
 
  1. Le Aziende Ospedaliere si articolano nella direzione generale  e
nelle direzioni operative individuate secondo i seguenti criteri:
   a)  le funzioni amministrative sono organizzate a livello centrale
di azienda e sono svolte in forma dipartimentale;
   b) le funzioni sanitarie sono organizzate su  base  dipartimentale
con le modalita' di cui ai successivi commi.
  2.  Il  Direttore  Generale,  su proposta del Direttore Sanitario e
sentito il Consiglio dei  Sanitari,  provvede  alla  definizione  dei
dipartimenti ospedalieri in coerenza con la programmazione regionale.
  3.  La definizione dei dipartimenti avviene in funzione del tipo di
attivita' effetuata e delle modalita' con cui  tale  attivita'  viene
svolta.
  4. I dipartimenti possono essere:
   a)  per  obiettivi,  costituiti  fra  unita'  operative al fine di
coordinare l'azione nella prospettiva di un determinato risultato  da
raggiungere;
   b) strutturali, costituiti da unita' operative analoghe, omogenee,
affini  e  complementari  sotto  il  profilo  delle attivita' o delle
risorse umane e tecnologiche impiegate o  delle  procedure  operative
adottate,   previa  aggregazione  delle  unita'  operative  coinvolte
secondo il modello delle aree funzionali omogenee.
  5. Sono finalita' del dipartimento:
   a) la gestione integrata degli spazi  e'  delle  risorse  umane  e
tecnologiche,  anche  attraverso  la gestione della mobilita' interna
del personale, per raggiungere il migliore  servizio  al  costo  piu'
contenuto;
   b)  la sperimentazione e l'adozione di modalita' organizzative che
consentano il raggiungimento dei risultati attesi;
   c) il coordinamento e lo sviluppo  delle  attivita'  cliniche,  di
ricerca, di studio e di controllo sulla qualita' delle prestazioni;
   d)  il  miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture
interne del dipartimento con particolare riferimento al rispetto  dei
diritti  del  malato,  alla diffusione delle informazioni agli utenti
sull'uso delle strutture, agli orari  di  accesso  e  al  trattamento
alberghiero degli utenti;
   e)  il  miglioramento  della  qualita'  dell'assistenza erogata da
perseguire tramite l'efficiente gestione delle  risorse  disponibili,
nonche' tramite l'organizzazione delle attivita' libero professionali
intramurarie     e     l'organizzazione     delle     attivita'    di
pre-ospedalizzazione, ricovero ordinario e diurno, predisposizione  e
valutazione di programmi operativi, dimissioni protette.
  6.  Il  dipartimento  ospedaliero  e'  diretto da uno dei dirigenti
sanitari di  secondo  livello  delle  unita'  operative  interessate,
nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario.
  7.  I  responsabili  di  dipartimento sono coordinati dal Direttore
Sanitario delle Aziende Ospedaliere.
  8. Il responsabile di dipartimento assicura il raggiungimento delle
finalita' di  cui  al  precedente  comma  5  ed  in  particolare,  il
coordinarnento  fra  le  unita'  operative  che  lo  compongono  e il
contenimento  della  spesa  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie
assegnate.
  9.  Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera puo' individuare
specifica struttura organizzativa per lo svolgimento  delle  funzioni
di supporto logistico.
  10.    Il   Direttore   Generale,   su   proposta   del   Direttore
Amministrativo,   provvede   alla   definizione   dei    dipartimenti
amministrativi.
  11.  Nell'ambito  dell'Azienda  sono costituite le unita' operative
necessarie  allo  svolgimento  dei  compiti  relativi  alla  gestione
amministrativa e sanitaria
  12.  All'Azienda  Ospedaliera,  per  quanto  non disciplinato nella
presente  legge  ed  in  quanto  compatibili,  tenuto   conto   della
specificita'  della  stessa si applicano le norme di organizzazione e
di gestione previste dalla presente legge per le Aziende  U.S.L.  con
particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 30 relativamente
ai presidi ospedalieri.