Art. 22. Articolazione organizzativa delle Aziende Ospedaliere 1. Le Aziende Ospedaliere si articolano nella direzione generale e nelle direzioni operative individuate secondo i seguenti criteri: a) le funzioni amministrative sono organizzate a livello centrale di azienda e sono svolte in forma dipartimentale; b) le funzioni sanitarie sono organizzate su base dipartimentale con le modalita' di cui ai successivi commi. 2. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario e sentito il Consiglio dei Sanitari, provvede alla definizione dei dipartimenti ospedalieri in coerenza con la programmazione regionale. 3. La definizione dei dipartimenti avviene in funzione del tipo di attivita' effetuata e delle modalita' con cui tale attivita' viene svolta. 4. I dipartimenti possono essere: a) per obiettivi, costituiti fra unita' operative al fine di coordinare l'azione nella prospettiva di un determinato risultato da raggiungere; b) strutturali, costituiti da unita' operative analoghe, omogenee, affini e complementari sotto il profilo delle attivita' o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate, previa aggregazione delle unita' operative coinvolte secondo il modello delle aree funzionali omogenee. 5. Sono finalita' del dipartimento: a) la gestione integrata degli spazi e' delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilita' interna del personale, per raggiungere il migliore servizio al costo piu' contenuto; b) la sperimentazione e l'adozione di modalita' organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi; c) il coordinamento e lo sviluppo delle attivita' cliniche, di ricerca, di studio e di controllo sulla qualita' delle prestazioni; d) il miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne del dipartimento con particolare riferimento al rispetto dei diritti del malato, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull'uso delle strutture, agli orari di accesso e al trattamento alberghiero degli utenti; e) il miglioramento della qualita' dell'assistenza erogata da perseguire tramite l'efficiente gestione delle risorse disponibili, nonche' tramite l'organizzazione delle attivita' libero professionali intramurarie e l'organizzazione delle attivita' di pre-ospedalizzazione, ricovero ordinario e diurno, predisposizione e valutazione di programmi operativi, dimissioni protette. 6. Il dipartimento ospedaliero e' diretto da uno dei dirigenti sanitari di secondo livello delle unita' operative interessate, nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario. 7. I responsabili di dipartimento sono coordinati dal Direttore Sanitario delle Aziende Ospedaliere. 8. Il responsabile di dipartimento assicura il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente comma 5 ed in particolare, il coordinarnento fra le unita' operative che lo compongono e il contenimento della spesa nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. 9. Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera puo' individuare specifica struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di supporto logistico. 10. Il Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo, provvede alla definizione dei dipartimenti amministrativi. 11. Nell'ambito dell'Azienda sono costituite le unita' operative necessarie allo svolgimento dei compiti relativi alla gestione amministrativa e sanitaria 12. All'Azienda Ospedaliera, per quanto non disciplinato nella presente legge ed in quanto compatibili, tenuto conto della specificita' della stessa si applicano le norme di organizzazione e di gestione previste dalla presente legge per le Aziende U.S.L. con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 30 relativamente ai presidi ospedalieri.