Art. 23.
          Articolazione organizzativa delle aziende U.S.L.
 
  1. L'organizzazione delle Aziende U.S.L. e' costituita da:
   a)    aree   dipartimentali   articolate   in   unita'   operative
dipartimentali;
   b) distretti sanitari di base;
   c) presidi ospedalieri.
  2. Il numero e le funzioni delle unita' operative sono definiti dal
Direttore Generale sulla  base  dei  principi  di  cui  al  D.Lgs.  3
febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, e degli obiettivi del
Piano Sanitario Regionale, tenuto conto delle specifiche esigenze del
territorio  e delle risorse effettivamente a disposizione. In sede di
prima applicazione della presente legge,  le  unita'  operative  sono
definite  dal Direttore Generale con il regolamento di organizzazione
di cui al precedente articolo 8.
  3. Il Piano Sanitario Regionale individua altresi' le modalita'  di
raccordo  funzionale  tra  l'area  dipartimentale  dell'attivita'  di
prevenzione e l'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata,  per
il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria.