Art. 23. Articolazione organizzativa delle aziende U.S.L. 1. L'organizzazione delle Aziende U.S.L. e' costituita da: a) aree dipartimentali articolate in unita' operative dipartimentali; b) distretti sanitari di base; c) presidi ospedalieri. 2. Il numero e le funzioni delle unita' operative sono definiti dal Direttore Generale sulla base dei principi di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, e degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale, tenuto conto delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse effettivamente a disposizione. In sede di prima applicazione della presente legge, le unita' operative sono definite dal Direttore Generale con il regolamento di organizzazione di cui al precedente articolo 8. 3. Il Piano Sanitario Regionale individua altresi' le modalita' di raccordo funzionale tra l'area dipartimentale dell'attivita' di prevenzione e l'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria.