Art. 24. Aree dipartimentali 1. Le Aree dipartimentali costituiscono la struttura fondamentale dell'Azienda U.S.L. che svolge in modo coordinato ed integrato, attraverso le unita' operative dipartimentali, un complesso di funzioni tra loro omogenee od affini, garantendo in particolare l'interdisciplinarieta' del lavoro, lo sviluppo e attivita' di aggiornamento professionale e di ricerca. 2. Nell'ambito di ciascuna Azienda U.S.L. sono istituite le seguenti Aree dipartimentali: a) attivita' amministrative; b) attivita' di assistenza sanitaria socio-sanitaria e di riabilitazione; c) attivita' di prevenzione. 3. Il Dipartimento di Prevenzione, con le funzioni attribuite dall'art. 7 del decreto delegato, e' preposto all'organizzazione e alla promozione delle attivita' di tutela della salute della popolazione e in particolare al controllo e alla rimozione dei fattori di rischio ed e' articolato almeno nei seguenti servizi: a) igiene e sanita' pubblica, b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) veterinario, articolato in tre aree funzionali distinte: 1) sanita' animale; 2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 4. Le attivita' dipartimentali di prevenzione devono svolgersi in modo coordinato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, da istituire con legge regionale in applicazione della legge 61/94, secondo le disposizioni contenute nella relativa legge istitutiva e con gli indirizzi della Giunta regionale. 5. Ferme restando le attribuzioni, quali autorita' sanitarie, del sindaco e del Presidente della Giunta regionale previste dalle, vigenti norme, le funzioni amministrative in materia di igiene, sanita' pubblica e veterinaria delle Aziende U.S.L. sono attribuite al dipartimento di prevenzione. 6. Il Direttore Generale nomina il responsabile del dipartimento di prevenzione, su proposta del Direttore Sanitario, scegliendolo tra i dirigenti responsabili dei servizi di cui al comma 3. Il responsabile del dipartimento conserva la direzione del proprio servizio ed opera in stretto coordinamento con il Direttore Sanitario. 7. Il Direttore Generale nomina, altresi' su proposta del Direttore Sanitario, il responsabile dell'area dipartimentale di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo scegliendolo tra i dirigenti responsabili delle unita' operative del dipartimento. Il responsabile del dipartimento conserva la direzione del proprio servizio ed opera in stretto coordinamento con il Direttore Sanitario. 8. La responsabilita' dell'area dipartimentale "attivita' amministrativa" spetta al Direttore Amministrativo in conformita' a quanto previsto dal precedente art. 13, comma 2, lett. a) n. 4. 9. Il responsabile dell'area dipartimentale ne ha la rappresentanza e, avvalendosi del comitato previsto dal successivo comma 10, dirige le attivita' dipartimentali e adotta i piani di lavoro. 10. In ogni Area dipartimentale e' istituito un comitato composto dai responsabili delle unita' operative dipartimentali con funzioni consultive e propositive. 11. I servizi e le aree funzionali veterinarie indicati nell'art. 7 del decreto delegato costituiscono ciascuno una unita' operativa.