Art. 24.
                         Aree dipartimentali
 
  1.  Le  Aree dipartimentali costituiscono la struttura fondamentale
dell'Azienda U.S.L. che  svolge  in  modo  coordinato  ed  integrato,
attraverso  le  unita'  operative  dipartimentali,  un  complesso  di
funzioni tra loro  omogenee  od  affini,  garantendo  in  particolare
l'interdisciplinarieta'  del  lavoro,  lo  sviluppo  e  attivita'  di
aggiornamento professionale e di ricerca.
  2.  Nell'ambito  di  ciascuna  Azienda  U.S.L.  sono  istituite  le
seguenti Aree dipartimentali:
   a) attivita' amministrative;
   b)  attivita'  di  assistenza  sanitaria  socio-sanitaria   e   di
riabilitazione;
   c) attivita' di prevenzione.
  3.  Il  Dipartimento  di  Prevenzione,  con  le funzioni attribuite
dall'art.  7 del decreto delegato, e' preposto  all'organizzazione  e
alla   promozione  delle  attivita'  di  tutela  della  salute  della
popolazione e in  particolare  al  controllo  e  alla  rimozione  dei
fattori di rischio ed e' articolato almeno nei seguenti servizi:
   a) igiene e sanita' pubblica,
   b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
   c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
   d) veterinario, articolato in tre aree funzionali distinte:
    1) sanita' animale;
    2)  igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine  animale  e  loro
derivati;
    3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
  4.  Le  attivita' dipartimentali di prevenzione devono svolgersi in
modo  coordinato  con   l'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente, da istituire con legge regionale in applicazione della
legge  61/94,  secondo le disposizioni contenute nella relativa legge
istitutiva e con gli indirizzi della Giunta regionale.
  5. Ferme restando le attribuzioni, quali autorita'  sanitarie,  del
sindaco  e  del  Presidente  della  Giunta  regionale previste dalle,
vigenti norme, le  funzioni  amministrative  in  materia  di  igiene,
sanita'  pubblica  e veterinaria delle Aziende U.S.L. sono attribuite
al dipartimento di prevenzione.
  6. Il Direttore Generale nomina il responsabile del dipartimento di
prevenzione, su proposta del Direttore Sanitario, scegliendolo tra  i
dirigenti responsabili dei servizi di cui al comma 3. Il responsabile
del  dipartimento conserva la direzione del proprio servizio ed opera
in stretto coordinamento con il Direttore Sanitario.
  7. Il Direttore Generale nomina, altresi' su proposta del Direttore
Sanitario, il  responsabile  dell'area  dipartimentale  di  cui  alla
lettera b) del secondo comma del presente articolo scegliendolo tra i
dirigenti  responsabili  delle  unita' operative del dipartimento. Il
responsabile del  dipartimento  conserva  la  direzione  del  proprio
servizio   ed   opera  in  stretto  coordinamento  con  il  Direttore
Sanitario.
  8.   La   responsabilita'   dell'area   dipartimentale   "attivita'
amministrativa"  spetta  al Direttore Amministrativo in conformita' a
quanto previsto dal precedente art. 13, comma 2, lett. a) n. 4.
  9. Il responsabile dell'area dipartimentale ne ha la rappresentanza
e, avvalendosi del comitato previsto dal successivo comma 10,  dirige
le attivita' dipartimentali e adotta i piani di lavoro.
  10.  In  ogni Area dipartimentale e' istituito un comitato composto
dai responsabili delle unita' operative dipartimentali  con  funzioni
consultive e propositive.
  11.  I  servizi e le aree funzionali veterinarie indicati nell'art.
7 del decreto delegato costituiscono ciascuno una unita' operativa.