Art. 26. Organizzazione delle unita' operative 1. Nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, l'organizzazione delle unita' operative dipartimentali e' determinata tenuto conto dei carichi di lavoro, delle caratteristiche e della complessita' delle attivita' svolte, nonche' dei programmi da realizzare nell'ambito delle funzioni dipartimentali. 2. A ciascuna unita' operativa dipartimentale e' preposto un responsabile nominato dal Direttore Generale su proposta del direttore sanitario o amministrativo tenuto conto dei criteri di cui all'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 2-quinquies, del medesimo decreto. 3. Il responsabile di unita' operativa e' individuato: a) per le unita' operative dipartimentali ammirlistrative in un dipendente in possesso della qualifica di dirigente; b) per le unita' operative dipartimentali sanitarie in un dipendente del ruolo sanitario appartenente ai secondo livello dirigenziale. 4. L'incarico di responsabile di unita' operativa ha durata quinquennale ed e' rinnovabile. 5. In caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 9, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. 6. Il dirigente responsabile di unita' operativa e' sovraordinato ai dirigenti responsabili dei settori di attivita' e dei nuclei operativi previsti dai successivi commi. 7. Nell'ambito di ciascuna unita' operativa amministrativa, ferme restando le competenze del responsabile, possono essere individuati settori di attivita' da affidare ad altro dirigente. 8. Le unita' operative sanitarie possono articolarsi in nuclei operativi con sede organizzativa in ambiti territoriali distrettuali. 9. A ciascun nucleo operativo, con riferimento al territorio di competenza sono attribuite alcune o tutte le funzioni dell'unita' operativa. 10. La responsabilita' dei nuclei operativi, ferme restando le competenze del responsabile dell'unita' operativa e' affidata a dirigenti del ruolo sanitario di primo o di secondo livello a seconda della complessita' delle funzioni da svolgere. 11. Gli incarichi di responsabilita' riferiti ai settori di attivita' ed ai nuclei operativi sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo o sanitario, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 19 ed all'art. 26, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. 12. Il Direttore Generale definisce l'articolazione dell'U.S.L. in settori di attivita' ed in nuclei operativi individuandone le relative funzioni nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui al precedente art. 11 comma 3. 13. Nel procedere a tale definizione il Direttore Generale tiene conto dei criteri stabiliti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, delle specifiche esigenze del territorio, delle risorse effettivamente a disposizione nonche' del Piano attuativo di cui al successivo art. 35.