Art. 26.
                Organizzazione delle unita' operative
 
  1. Nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 5  del  D.Lgs.
3  febbraio  1993  n. 29 e successive modificazioni, l'organizzazione
delle unita' operative dipartimentali e' determinata tenuto conto dei
carichi di lavoro, delle caratteristiche e della  complessita'  delle
attivita'  svolte,  nonche'  dei  programmi da realizzare nell'ambito
delle funzioni dipartimentali.
  2. A  ciascuna  unita'  operativa  dipartimentale  e'  preposto  un
responsabile   nominato   dal  Direttore  Generale  su  proposta  del
direttore sanitario o amministrativo tenuto conto dei criteri di  cui
all'art.   19   del  D.Lgs.  3  febbraio  1993  n.  29  e  successive
modificazioni e nel rispetto di quanto disposto dall'art.  26,  comma
2-quinquies, del medesimo decreto.
  3. Il responsabile di unita' operativa e' individuato:
   a)  per  le  unita' operative dipartimentali ammirlistrative in un
dipendente in possesso della qualifica di dirigente;
   b)  per  le  unita'  operative  dipartimentali  sanitarie  in   un
dipendente  del  ruolo  sanitario  appartenente  ai  secondo  livello
dirigenziale.
  4.  L'incarico  di  responsabile  di  unita'  operativa  ha  durata
quinquennale ed e' rinnovabile.
  5.  In caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato
negativo della gestione si applicano le disposizioni di cui  all'art.
20,  comma  9,  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993  n.  29  e  successive
modificazioni.
  6. Il dirigente responsabile di unita' operativa  e'  sovraordinato
ai  dirigenti  responsabili  dei  settori  di  attivita' e dei nuclei
operativi previsti dai successivi commi.
  7. Nell'ambito di ciascuna unita' operativa  amministrativa,  ferme
restando  le  competenze del responsabile, possono essere individuati
settori di attivita' da affidare ad altro dirigente.
  8. Le unita' operative  sanitarie  possono  articolarsi  in  nuclei
operativi con sede organizzativa in ambiti territoriali distrettuali.
  9.  A  ciascun  nucleo  operativo, con riferimento al territorio di
competenza sono attribuite alcune o  tutte  le  funzioni  dell'unita'
operativa.
  10.  La  responsabilita'  dei  nuclei  operativi, ferme restando le
competenze del  responsabile  dell'unita'  operativa  e'  affidata  a
dirigenti del ruolo sanitario di primo o di secondo livello a seconda
della complessita' delle funzioni da svolgere.
  11.  Gli  incarichi  di  responsabilita'  riferiti  ai  settori  di
attivita'  ed  ai  nuclei  operativi  sono  conferiti  dal  Direttore
Generale,  su  proposta  del  Direttore  Amministrativo  o sanitario,
tenuto conto dei criteri di cui all'art. 19  ed  all'art.  26,  comma
2-quinquies,   del   D.Lgs.  3  febbraio  1993  n.  29  e  successive
modificazioni.
  12. Il Direttore Generale definisce l'articolazione dell'U.S.L.  in
settori  di  attivita'  ed  in  nuclei  operativi  individuandone  le
relative  funzioni  nell'ambito  del regolamento di organizzazione di
cui al precedente art. 11 comma 3.
  13. Nel procedere a tale definizione il  Direttore  Generale  tiene
conto dei criteri stabiliti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3 febbraio
1993  n. 29 e successive modificazioni, delle specifiche esigenze del
territorio, delle risorse effettivamente a disposizione  nonche'  del
Piano attuativo di cui al successivo art. 35.