Art. 27. Funzioni dei responsabili di unita' operativa dipartimentale 1. Il responsabile di unita' operativa svolge in particolare le seguenti funzioni: a) predispone, nell'ambito del piano di lavoro dipartimentale, i programmi di lavoro dell'unita' operativa e ne verifica lo stato di attuazione; b) adotta direttive per lo svolgimento delle attivita' per la razionale utilizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate all'unita' operativa; c) sovrintende agli adempimenti ed all'erogazione delle prestazioni e vigila sull'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale; d) vigila sui livelli assistenziali, sulle prestazioni e sulle attivita' svolte dall'unita' operativa nonche' dalle strutture e dagli operatori convenzionati; e) cura l'istruttoria e la predisposizione degli atti di competenza del Direttore Generale; f) emana gli atti meramente esecutivi di quelli adottati dal Direttore Generale e dal responsabile dell'Area dipartimentale; g) adotta atti ricognitivi e dichiarativi quali registrazioni, certi ficazioni, accertamenti e valutazioni tecniche; h) risponde al Direttore Generale ed al responsabile dell'Area dipartimentale dell'attivita' svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti, della gestione del personale e delle risorse. Riferisce periodicamente al Direttore Generale ed al responsabile dell'Area dipartirnentale su eventuali cause che abbiano ostacolato il regolare svolgimento delle attivita'. 2. Il dirigente di unita' operativa svolge altresi' le funzioni dirigenziali di cui ai D.Lgs. nn. 502/92 e 29/93 e successive loro modificazioni ed integrazioni. 3. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 15 del decreto delegato in ordine all'articolazione della dirigenza del ruolo sanitario ed ai compiti e funzioni attribuiti.