Art. 27.
    Funzioni dei responsabili di unita' operativa dipartimentale
  1.  Il  responsabile  di  unita' operativa svolge in particolare le
seguenti funzioni:
   a) predispone, nell'ambito del piano di lavoro  dipartimentale,  i
programmi  di  lavoro dell'unita' operativa e ne verifica lo stato di
attuazione;
   b) adotta direttive per lo  svolgimento  delle  attivita'  per  la
razionale  utilizzazione  delle risorse umane e strumentali assegnate
all'unita' operativa;
   c)  sovrintende   agli   adempimenti   ed   all'erogazione   delle
prestazioni  e  vigila  sull'osservanza dei doveri d'ufficio da parte
del personale;
   d) vigila sui livelli assistenziali,  sulle  prestazioni  e  sulle
attivita'  svolte  dall'unita'  operativa  nonche'  dalle strutture e
dagli operatori convenzionati;
   e)  cura  l'istruttoria  e  la  predisposizione  degli   atti   di
competenza del Direttore Generale;
   f)  emana  gli  atti  meramente  esecutivi  di quelli adottati dal
Direttore Generale e dal responsabile dell'Area dipartimentale;
   g) adotta atti ricognitivi  e  dichiarativi  quali  registrazioni,
certi ficazioni, accertamenti e valutazioni tecniche;
   h)  risponde  al  Direttore  Generale ed al responsabile dell'Area
dipartimentale  dell'attivita'  svolta,   della   realizzazione   dei
programmi  e  dei  progetti,  della  gestione  del  personale e delle
risorse.  Riferisce  periodicamente  al  Direttore  Generale  ed   al
responsabile dell'Area dipartirnentale su eventuali cause che abbiano
ostacolato il regolare svolgimento delle attivita'.
  2.  Il  dirigente  di  unita' operativa svolge altresi' le funzioni
dirigenziali di cui ai D.Lgs. nn. 502/92 e 29/93  e  successive  loro
modificazioni ed integrazioni.
  3.  Resta  fermo quanto stabilito dall'art. 15 del decreto delegato
in ordine all'articolazione della dirigenza del ruolo sanitario ed ai
compiti e funzioni attribuiti.