Art. 28. I distretti sanitari di base 1. I distretti sono articolazioni territoriali e funzionali delle Aziende U.S.L., con caratteristiche di autonomia organizzativa e gestionale nell'ambito degli indirizzi e delle direttive emanate dal Direttore Generale. 2. Essi assicurano prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura riabilitazione e medicina legale nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base e specialistica territoriale, sia mediante erogazione diretta, sia organizzando l'accesso dei cittadini ad altri presidi strutture dell'azienda U.S.L. o a strutture private accreditate. 3. I distretti svolgono, altresi', le attivita' socio-assistenziali di base delegate dagli enti locali alla Azienda U.S.L., ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto delegato, assicurandone l'integrazione con le attivita' di assistenza sanitaria. 4. I distretti devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) flessibilita' nell'organizzazione, che deve adeguarsi ai reali bisogni di intervento; b) metodo di lavoro interdisciplinare attraverso l'integrazione delle competenze provenienti dai diversi servizi della Azienda U.S.L.; c) orientamento delle attivita' per progetti e/o per problemi; d) valorizzazione della funzione chiave dei medici di medicina generale e di pediatria di base convenzionati con il S.S.R. e raccordo delle attivita' dei medici fra di loro e con le altre strutture sanitarie e sociali, allo scopo di garantire la continuita' di trattamento ai singoli utenti, la razionalizzazione dell'accesso alle strutture ospedaliere e la responsabilizzazione nei riguardi della spesa.