Art. 28.
                    I distretti sanitari di base
 
  1.  I  distretti sono articolazioni territoriali e funzionali delle
Aziende U.S.L., con  caratteristiche  di  autonomia  organizzativa  e
gestionale  nell'ambito degli indirizzi e delle direttive emanate dal
Direttore Generale.
  2. Essi  assicurano  prestazioni  di  prevenzione,  diagnosi,  cura
riabilitazione   e   medicina   legale   nell'ambito  dell'assistenza
sanitaria  di  base  e  specialistica  territoriale,   sia   mediante
erogazione diretta, sia organizzando l'accesso dei cittadini ad altri
presidi   strutture   dell'azienda   U.S.L.  o  a  strutture  private
accreditate.
  3. I distretti svolgono, altresi', le attivita' socio-assistenziali
di base delegate dagli enti locali alla Azienda U.S.L., ai sensi  del
comma   3   dell'art.   3   del   decreto   delegato,   assicurandone
l'integrazione con le attivita' di assistenza sanitaria.
  4. I distretti devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   a) flessibilita' nell'organizzazione, che deve adeguarsi ai  reali
bisogni di intervento;
   b)  metodo  di  lavoro interdisciplinare attraverso l'integrazione
delle  competenze  provenienti  dai  diversi  servizi  della  Azienda
U.S.L.;
   c) orientamento delle attivita' per progetti e/o per problemi;
   d)  valorizzazione  della  funzione  chiave dei medici di medicina
generale e di  pediatria  di  base  convenzionati  con  il  S.S.R.  e
raccordo  delle  attivita'  dei  medici  fra  di  loro e con le altre
strutture sanitarie e sociali, allo scopo di garantire la continuita'
di trattamento ai singoli utenti, la  razionalizzazione  dell'accesso
alle  strutture  ospedaliere  e  la responsabilizzazione nei riguardi
della spesa.