Art. 29.
      Criteri di organizzazione del distretto sanitario di base
 
  1. Il Direttore Generale dell'Azienda  U.S.L.,  sentito  il  parere
della  Conferenza  dei  Sindaci,  articola,  entro  centoventi giorni
dall'entrata in vigore  della  presente  legge  il  territorio  della
propria  azienda  in  distretti,  individuando  anche  il comune sede
centrale degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:
   a)  ampiezza  della  popolazione  servita,  differenziando  quelli
ricadenti in zone rurali e montane e quelli in zone urbanizzate;
   b)   composizione   sociale  della  popolazione,  con  particolare
riferimento alla incidenza di minori, anziani e fasce a rischio;
   c)  incidenza  di  rilevanti  problemi  di  degrado  ambientale  e
sociale;
   d) flussi gravitazionali tra i comuni ricadenti nel distretto e lo
stato dei collegamenti viari e di trasporto pubblico;
   e)  delimitazioni  che accorpino comunita' omogenee di cittadini e
tali  da  garantire,  comunque,  la   massima   accessibilita'   alle
prestazioni.
  2.  Fermi restando i criteri sopra definiti, ciascun distretto deve
comprendere,  di  norma,  una  popolazione  non  inferiore  a  40.000
abitanti  nelle  realta' montane o rurali con particolare dispersione
della popolazione, e non  inferiore  a  70.000  abitanti  nelle  aree
urbane.
  3.  E' consentita deroga al numero minimo di abitanti nei distretti
privi di presidi ospedalieri o con presidi ospedalieri  di  difficile
accesso.
  4.  Il  distretto  puo'  articolarsi in piu' aree sub distrettuali.
L'area sub distrettuale individua un modello organizzativo funzionale
flessibile tendente a  rendere  le  prestazioni  sanitarie  dei  vari
operatori piu' vicine alla domanda sanitaria.
  5.  Il  Direttore  Generale  nomina  il  responsabile del Distretto
scegliendolo tra  i  dirigenti  medici  a  tempo  pieno  in  servizio
nell'Azienda.
  6.  Il  responsabile  del  distretto risponde al Direttore Generale
della gestione delle risorse assegnate  e  del  raggiungimento  degli
obiettivi prefissati.
  7.  Nelle  more  della  definizione  dei  nuovi ambiti territoriali
distrettuali e limitatamente ai distretti gia'  istituiti  alla  data
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  resta in vigore la
disciplina prevista in materia dalla L.R.  14/90  e  dal  regolamento
approvato dal Consiglio regionale con atto n. 900 del 30 marzo 1993.