Art. 29. Criteri di organizzazione del distretto sanitario di base 1. Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L., sentito il parere della Conferenza dei Sindaci, articola, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il territorio della propria azienda in distretti, individuando anche il comune sede centrale degli stessi, sulla base dei seguenti criteri: a) ampiezza della popolazione servita, differenziando quelli ricadenti in zone rurali e montane e quelli in zone urbanizzate; b) composizione sociale della popolazione, con particolare riferimento alla incidenza di minori, anziani e fasce a rischio; c) incidenza di rilevanti problemi di degrado ambientale e sociale; d) flussi gravitazionali tra i comuni ricadenti nel distretto e lo stato dei collegamenti viari e di trasporto pubblico; e) delimitazioni che accorpino comunita' omogenee di cittadini e tali da garantire, comunque, la massima accessibilita' alle prestazioni. 2. Fermi restando i criteri sopra definiti, ciascun distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti nelle realta' montane o rurali con particolare dispersione della popolazione, e non inferiore a 70.000 abitanti nelle aree urbane. 3. E' consentita deroga al numero minimo di abitanti nei distretti privi di presidi ospedalieri o con presidi ospedalieri di difficile accesso. 4. Il distretto puo' articolarsi in piu' aree sub distrettuali. L'area sub distrettuale individua un modello organizzativo funzionale flessibile tendente a rendere le prestazioni sanitarie dei vari operatori piu' vicine alla domanda sanitaria. 5. Il Direttore Generale nomina il responsabile del Distretto scegliendolo tra i dirigenti medici a tempo pieno in servizio nell'Azienda. 6. Il responsabile del distretto risponde al Direttore Generale della gestione delle risorse assegnate e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 7. Nelle more della definizione dei nuovi ambiti territoriali distrettuali e limitatamente ai distretti gia' istituiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, resta in vigore la disciplina prevista in materia dalla L.R. 14/90 e dal regolamento approvato dal Consiglio regionale con atto n. 900 del 30 marzo 1993.