Art. 3. Soggetti istituzionali 1. I soggetti istituzionali, cui spetta l'attuazione del servizio sanitario regionale secondo le competenze e con le modalita' previste dalla presente legge, sono: a) la Regione; b) le Province; c) i Comuni; d) le Aziende Unita' Sanitarie Locali ed Ospedaliere che gestiscono i servizi sanitari. 2. Alla realizzazione delle finalita' del Servizio Sanitario Regionale concorrono altresi', le istituzioni private accreditate agli enti assistenziali pubblici, le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni assistenziali non a scopo di lucro; le associazioni di autotutela dei cittadini; le Universita' e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attivita' finalizzata ai medesimi obiettivi del Servizio Sanitario Regionale, secondo modalita' e competenze stabilite dal decreto delegato, dalla legislazione regionale, dal piano sanitario regionale e da apposite convenzioni e protocolli d'intesa definiti dalla Giunta regionale.