Art. 3.
                       Soggetti istituzionali
 
  1. I soggetti istituzionali, cui spetta l'attuazione  del  servizio
sanitario regionale secondo le competenze e con le modalita' previste
dalla presente legge, sono:
   a) la Regione;
   b) le Province;
   c) i Comuni;
   d)   le   Aziende  Unita'  Sanitarie  Locali  ed  Ospedaliere  che
gestiscono i servizi sanitari.
  2.  Alla  realizzazione  delle  finalita'  del  Servizio  Sanitario
Regionale  concorrono  altresi',  le  istituzioni private accreditate
agli enti assistenziali pubblici, le associazioni di  volontariato  e
le  altre  organizzazioni  assistenziali  non  a  scopo  di lucro; le
associazioni di autotutela dei cittadini; le Universita' e  gli  enti
di  ricerca  i  cui organi svolgano attivita' finalizzata ai medesimi
obiettivi del  Servizio  Sanitario  Regionale,  secondo  modalita'  e
competenze   stabilite   dal  decreto  delegato,  dalla  legislazione
regionale, dal piano sanitario regionale e da apposite convenzioni  e
protocolli d'intesa definiti dalla Giunta regionale.