Art. 30. Presidio ospedaliero 1. Il presidio ospedaliero e' la struttura dell'Azienda U.S.L. dotata delle attrezzature e del personale necessari per garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera e prestazioni medico-specialistiche ambulatoriali ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio. Gli ospedali, eventualmente accorpati ai fini funzionali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto delegato, costituiscono un unico presidio. 2. In ciascun presidio ospedaliero deve essere previsto un modello organizzativo basato su dipartimenti ai sensi dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 e delle disposizioni contenute nella L.R. n. 23/93. Ciascun dipartimento ospedaliero e dotato di budget prefissato e comprende una o piu' aggregazioni di strutture operative. 3. Per l'articolazione dipartimentale del presidio ospedaliero si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni contenute nell'art. 22 della presente legge. Il Direttore Generale individua i casi in cui i dipartimenti comprendono strutture sia ospedaliere che extraospedaliere e ne definisce le modalita' operative. 4. Il presidio ospedaliero ha autonomia economico-finanziaria con contabilita' separata all'interno del bilancio dell'Azienda U.S.L. 5. L'autonomia funzionale e gestionale del presidio ospedaliero si esercita nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e/o dagli obiettivi fissati dal Direttore Generale.