Art. 30.
                        Presidio ospedaliero
 
  1.  Il  presidio  ospedaliero  e'  la struttura dell'Azienda U.S.L.
dotata delle attrezzature e del  personale  necessari  per  garantire
l'erogazione  di  prestazioni di assistenza ospedaliera e prestazioni
medico-specialistiche   ambulatoriali   ivi   comprese   quelle    di
diagnostica strumentale e di laboratorio. Gli ospedali, eventualmente
accorpati  ai  fini  funzionali  ai  sensi  dell'art. 4, comma 9, del
decreto delegato, costituiscono un unico presidio.
  2. In ciascun presidio ospedaliero deve essere previsto un  modello
organizzativo  basato  su  dipartimenti  ai  sensi dell'art. 17 della
legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'art. 4, comma 3, della  legge  30
dicembre  1991  n.  412 e delle disposizioni contenute nella L.R.  n.
23/93. Ciascun dipartimento ospedaliero e dotato di budget prefissato
e comprende una o piu' aggregazioni di strutture operative.
  3. Per l'articolazione dipartimentale del presidio  ospedaliero  si
applicano,   per   quanto   compatibile,  le  disposizioni  contenute
nell'art.  22 della presente legge. Il Direttore Generale individua i
casi in cui i dipartimenti comprendono strutture sia ospedaliere  che
extraospedaliere e ne definisce le modalita' operative.
  4.  Il  presidio ospedaliero ha autonomia economico-finanziaria con
contabilita' separata all'interno del bilancio dell'Azienda U.S.L.
  5. L'autonomia funzionale e gestionale del presidio ospedaliero  si
esercita  nei  limiti  stabiliti  dalla  programmazione regionale e/o
dagli obiettivi fissati dal Direttore Generale.