Art. 31.
                 Dirigenti del presidio ospedaliero
 
  1.  Nell'ambito  di  ciascun  presidio ospedaliero sono previsti un
dirigente amministrativo ed un dirigente medico.
  2.  Il  dirigente  medico  deve  appartenere  al  secondo   livello
dirigenziale  e  risultare in possesso dell'idoneita' di cui all'art.
17  del  decreto  delegato   e   successive   modificazioni,   ovvero
dell'idoneita'  in  igiene  e  organizzazione dei servizi ospedalieri
conseguite ai sensi della previgente normativa.
  3. Alla nomina del dirigente amministrativo e del dirigente  medico
provvede  il  Direttore  Generale,  secondo  i criteri e le modalita'
stabiliti  al  precedente  art.  26  per  i  responsabili  di  unita'
operativa.
  4.  1  dirigente  amministrativo ed il dirigente medico concorrono,
secondo le rispettive competenze  al  conseguimento  degli  obiettivi
fissati dal Direttore Generale ed in particolare:
   a)  il  dirigente amministrativo e' responsabile delle funzioni di
coordinamento amministrativo;
   b)  il   dirigente   medico   e'   responsabile   delle   funzioni
igienico-organizzative ed allo stesso fanno capo le attribuzioni gia'
previste  per  il  Direttore  Sanitario  di  ospedale dall'art. 5 del
D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128.
  5.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  il   dirigente
amministrativo  ed  il  dirigente  medico  si  avvalgono  di apposite
strutture amministrative e sanitarie definite dal Direttore  Generale
nell'ambito  del  regolamento  di organizzazione di cui al precedente
art. 11 comma 3.