Art. 31. Dirigenti del presidio ospedaliero 1. Nell'ambito di ciascun presidio ospedaliero sono previsti un dirigente amministrativo ed un dirigente medico. 2. Il dirigente medico deve appartenere al secondo livello dirigenziale e risultare in possesso dell'idoneita' di cui all'art. 17 del decreto delegato e successive modificazioni, ovvero dell'idoneita' in igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri conseguite ai sensi della previgente normativa. 3. Alla nomina del dirigente amministrativo e del dirigente medico provvede il Direttore Generale, secondo i criteri e le modalita' stabiliti al precedente art. 26 per i responsabili di unita' operativa. 4. 1 dirigente amministrativo ed il dirigente medico concorrono, secondo le rispettive competenze al conseguimento degli obiettivi fissati dal Direttore Generale ed in particolare: a) il dirigente amministrativo e' responsabile delle funzioni di coordinamento amministrativo; b) il dirigente medico e' responsabile delle funzioni igienico-organizzative ed allo stesso fanno capo le attribuzioni gia' previste per il Direttore Sanitario di ospedale dall'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128. 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il dirigente amministrativo ed il dirigente medico si avvalgono di apposite strutture amministrative e sanitarie definite dal Direttore Generale nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui al precedente art. 11 comma 3.