Art. 32. Rapporti tra il servizio sanitario regionale e le Universita' 1. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale i rapporti tra la Regione, le Aziende sanitarie regionali e le Universita' sono disciplinati da specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6 del decreto delegato. 2. Analoghi protocolli possono essere stipulati con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e di diritto privato. 3. La Regione e le Universita' stipulano i precitati protocolli finalizzati a: a) regolamentare, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l'apporto delle facolta' di medicina alle attivita' assistenziali del servizio sanitario regionale; b) disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale; c) disciplinare le modalita' di collaborazione per soddisfare le esigenze derivanti dalla formazione pre-laurea e post-laurea anche nell'ambito della formazione del medico di medicina generale; d) disciplinare le modalita' di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione di cui all'art. 2 legge 19 novembre 1990 n. 341. 4. I protocolli d'intesa, di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.