Art. 32.
    Rapporti tra il servizio sanitario regionale e le Universita'
 
  1. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale i  rapporti
tra  la Regione, le Aziende sanitarie regionali e le Universita' sono
disciplinati da specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art.    6
del decreto delegato.
  2. Analoghi protocolli possono essere stipulati con gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di
diritto pubblico e di diritto privato.
  3.  La  Regione  e  le Universita' stipulano i precitati protocolli
finalizzati a:
   a)  regolamentare,   nel   rispetto   delle   proprie   competenze
istituzionali,  l'apporto  delle  facolta' di medicina alle attivita'
assistenziali del servizio sanitario regionale;
   b) disciplinare le modalita'  della  reciproca  collaborazione  al
fine  di  soddisfare  le  specifiche  esigenze del servizio sanitario
nazionale connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso
ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale;
   c) disciplinare le modalita' di collaborazione per  soddisfare  le
esigenze  derivanti  dalla  formazione pre-laurea e post-laurea anche
nell'ambito della formazione del medico di medicina generale;
   d) disciplinare le modalita' di collaborazione per  la  formazione
del    personale   sanitario   infermieristico,   tecnico   e   della
riabilitazione di cui all'art. 2 legge 19 novembre 1990 n. 341.
  4.  I  protocolli  d'intesa,  di  cui  al  presente  articolo  sono
approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.