Art. 33.
                    Il Piano sanitario regionale
 
  1.  Il  Piano sanitario regionale e' lo strumento di programmazione
complessiva di settore con il quale la  Regione,  in  adeguamento  al
Piano  Sanitario  Nazionale  e nell'ambito del programma regionale di
sviluppo e delle relative politiche generali di  bilancio,  definisce
gli obiettivi e le linee di governo del Servizio Sanitario Regionale.
  2.  Il Piano sanitario regionale ha durata triennale ed e' adottato
con deliberazione dal Consiglio regionale, su proposta  della  Giunta
regionale,  entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio al
quale si riferisce la programmazione, ed e'  comunque  adeguato  alla
legislazione vigente.
  3.   All'aggiornamento   e/o  alla  modifica  del  Piano  Sanitario
Regionale provvede il Consiglio Regionale, su proposta  della  Giunta
Regionale.
  4.  Il  Piano  Sanitario  Regionale  definisce  per  il triennio di
riferimento:
   a) i livelli di assistenza, da assicurare in  condizioni  uniformi
sul   territorio   regionale,   definiti  sulla  base  di  indicatori
epidemiologici, clinici e strutturali, con  la  specificazione  delle
prestazioni da garantire a tutti i soggetti assistibili, tenuto conto
delle prevedibili disponibilita';
   b)   le   priorita'   di   intervento  ai  fini  del  riequilibrio
territoriale delle dotazioni di servizi sanitari,  del  miglioramento
delle  condizioni  di  fruizione da parte dei cittadini e dei livelli
qualitativi  e  di  efficienza  delle  prestazioni,  nonche'  per  il
superamento di condizioni critiche evidenziate anche dagli indicatori
epidemiologici e clinici;
   c)  le  risorse  finanziarie  necessarie ad assicurare per ciascun
anno del triennio i livelli di assistenza;
   d) i criteri di riparto delle  risorse  finanziarie  alle  Aziende
U.S.L.  e  alle  Aziende  Ospedaliere,  cosi' come disciplinati dagli
artt. 6 e 7 della L.R. 34/95, nonche' i vincoli finanziari relativi a
ciascun macrolivello di assistenza;
   e) le quote da attribuire a titolo di anticipazione  alle  Aziende
U.S.L.  e alle Aziende Ospedaliere di cui all'art. 4, comma 7 lettera
a), del decreto delegato e agli artt. 6, comma  2  lettera  d)  e  7,
comma 1, della L.R. 34/95;
   f)  gli  indicatori di verifica per la qualita' delle prestazioni,
per l'efficienza dei servizi e per i carichi di lavoro delle  Aziende
U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere;
   g)  gli  standards  generali  di  dotazione sulla base dei profili
organizzativi e funzionali  delle  Aziende  U.S.L.  e  delle  Aziende
Ospedaliere;
   h)  i  criteri  di  individuazione  degli ambiti territoriali e di
attivita' che le Aziende U.S.L. devono  seguire  nella  scelta  delle
istituzioni  sanitarie private da accreditare per garantire i livelli
obbligatori uniformi di assistenza;
   i)  i  progetti-obiettivo  da  realizzare  tramite  l'integrazione
funzionale  ed  operativa  dei   servizi   sanitari   e   di   quelli
socio-assistenziali di competenza degli enti locali;
   j) le azioni programmate di rilievo regionale.
  5.  I  contenuti  di cui al precedente comma 4, punti c), d) ed e),
sono di norma aggiornati annualmente;
  6.  Le  indicazioni  contenute  nel  piano  sono   vincolanti   per
l'esercizio delle funzioni delle aziende sanitarie regionali.
  7.  All'aggiornamento  dei  rimanenti contenuti del Piano sanitario
regionale si provvede, di norma, con cadenza triennale.