Art. 33. Il Piano sanitario regionale 1. Il Piano sanitario regionale e' lo strumento di programmazione complessiva di settore con il quale la Regione, in adeguamento al Piano Sanitario Nazionale e nell'ambito del programma regionale di sviluppo e delle relative politiche generali di bilancio, definisce gli obiettivi e le linee di governo del Servizio Sanitario Regionale. 2. Il Piano sanitario regionale ha durata triennale ed e' adottato con deliberazione dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio al quale si riferisce la programmazione, ed e' comunque adeguato alla legislazione vigente. 3. All'aggiornamento e/o alla modifica del Piano Sanitario Regionale provvede il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale. 4. Il Piano Sanitario Regionale definisce per il triennio di riferimento: a) i livelli di assistenza, da assicurare in condizioni uniformi sul territorio regionale, definiti sulla base di indicatori epidemiologici, clinici e strutturali, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i soggetti assistibili, tenuto conto delle prevedibili disponibilita'; b) le priorita' di intervento ai fini del riequilibrio territoriale delle dotazioni di servizi sanitari, del miglioramento delle condizioni di fruizione da parte dei cittadini e dei livelli qualitativi e di efficienza delle prestazioni, nonche' per il superamento di condizioni critiche evidenziate anche dagli indicatori epidemiologici e clinici; c) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare per ciascun anno del triennio i livelli di assistenza; d) i criteri di riparto delle risorse finanziarie alle Aziende U.S.L. e alle Aziende Ospedaliere, cosi' come disciplinati dagli artt. 6 e 7 della L.R. 34/95, nonche' i vincoli finanziari relativi a ciascun macrolivello di assistenza; e) le quote da attribuire a titolo di anticipazione alle Aziende U.S.L. e alle Aziende Ospedaliere di cui all'art. 4, comma 7 lettera a), del decreto delegato e agli artt. 6, comma 2 lettera d) e 7, comma 1, della L.R. 34/95; f) gli indicatori di verifica per la qualita' delle prestazioni, per l'efficienza dei servizi e per i carichi di lavoro delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere; g) gli standards generali di dotazione sulla base dei profili organizzativi e funzionali delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere; h) i criteri di individuazione degli ambiti territoriali e di attivita' che le Aziende U.S.L. devono seguire nella scelta delle istituzioni sanitarie private da accreditare per garantire i livelli obbligatori uniformi di assistenza; i) i progetti-obiettivo da realizzare tramite l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e di quelli socio-assistenziali di competenza degli enti locali; j) le azioni programmate di rilievo regionale. 5. I contenuti di cui al precedente comma 4, punti c), d) ed e), sono di norma aggiornati annualmente; 6. Le indicazioni contenute nel piano sono vincolanti per l'esercizio delle funzioni delle aziende sanitarie regionali. 7. All'aggiornamento dei rimanenti contenuti del Piano sanitario regionale si provvede, di norma, con cadenza triennale.