Art. 34.
                      Norma di delegificazione
             della programmazione sanitaria preesistente
 
  1.  La  disciplina  dettata  dalle  leggi  regionali  n.  14/90  di
approvazione  del "Piano sanitario regionale per il triennio 90/92" e
n. 23/93 di "Ristrutturazione della rete ospedaliera  e  disposizioni
per l'assistenza specialistica convenzionale" e dalle loro successive
modificazioni ed integrazioni, a partire dall'entrata in vigore nella
presente  legge, perde il valore formale di legge regionale ed assume
il valore formale di atto amministrativo consiliare  regolamentare  e
di programmazione e, come tale, potra' essere modificata ed integrata
con le procedure previste dai commi 2 e 3 dell'art. 33 precedente.