Art. 34. Norma di delegificazione della programmazione sanitaria preesistente 1. La disciplina dettata dalle leggi regionali n. 14/90 di approvazione del "Piano sanitario regionale per il triennio 90/92" e n. 23/93 di "Ristrutturazione della rete ospedaliera e disposizioni per l'assistenza specialistica convenzionale" e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni, a partire dall'entrata in vigore nella presente legge, perde il valore formale di legge regionale ed assume il valore formale di atto amministrativo consiliare regolamentare e di programmazione e, come tale, potra' essere modificata ed integrata con le procedure previste dai commi 2 e 3 dell'art. 33 precedente.