Art. 35.
              Attuazione del Piano sanitario regionale
 
  1.   Il  Piano  sanitario  regionale  si  realizza  sul  territorio
regionale  attraverso  i  piani  attuativi  delle  aziende  sanitarie
secondo  le  previsioni degli artt. 2 e 3 della L.R. 27 marzo 1995 n.
34.
  2.  La  Giunta  Regionale  sovrintende  all'attuazione  del   Piano
Sanitario Regionale e a tal fine:
   a)  promuove  e  indirizza  la formulazione da parte delle aziende
sanitarie dei piani attuativi e delle relazioni sanitarie  consuntive
annue   attraverso   l'emanazione   di   linee   guida   a  carattere
tecnico-operativo;
   b) controlla la conformita' dei piani attuativi  e  la  congruenza
delle  attivita'  programmate  alle  disposizioni del Piano Sanitario
Regionale, dettando eventuali prescrizioni di adeguamento.