Art. 35. Attuazione del Piano sanitario regionale 1. Il Piano sanitario regionale si realizza sul territorio regionale attraverso i piani attuativi delle aziende sanitarie secondo le previsioni degli artt. 2 e 3 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34. 2. La Giunta Regionale sovrintende all'attuazione del Piano Sanitario Regionale e a tal fine: a) promuove e indirizza la formulazione da parte delle aziende sanitarie dei piani attuativi e delle relazioni sanitarie consuntive annue attraverso l'emanazione di linee guida a carattere tecnico-operativo; b) controlla la conformita' dei piani attuativi e la congruenza delle attivita' programmate alle disposizioni del Piano Sanitario Regionale, dettando eventuali prescrizioni di adeguamento.