Art. 36.
                          I piani attuativi
 
  1.  Il  piano   attuativo   e'   lo   strumento   fondamentale   di
pianificazione delle attivita' aziendali.
  2.  Esso  viene  adottato  annualmente,  secondo il principio dello
scorrimento triennale, sentito il Consiglio dei Sanitari.
  3. Il piano attuativo in esecuzione delle linee  di  pianificazione
regionale:
   a)   definisce   gli  obiettivi  e  i  risultati  di  gestione  da
raggiungere;
   b)   individua  gli  strumenti  ed  i  sistemi  per  il  controllo
qualitativo e gestionale dei risultati;
   c) definisce, in rapporto agli obiettivi determinati e ai  livelli
di  assistenza da raggiungere, le attivita' da svolgere attribuendole
alle proprie strutture;
   d) definisce le necessita' di risorse materiali e di personale, le
loro modalita' di reperimento nonche' il programma di utilizzo  delle
stesse;
   e)  definisce  i  piani  d'investimento  per  il  potenziamento  e
l'ammodernamento  strutturale  e  per  l'acquisizione  di  tecnologie
sanitarie  sulla  base  delle  risorse assegnate e di quelle comunque
disponibili a questo fine.