Art. 36. I piani attuativi 1. Il piano attuativo e' lo strumento fondamentale di pianificazione delle attivita' aziendali. 2. Esso viene adottato annualmente, secondo il principio dello scorrimento triennale, sentito il Consiglio dei Sanitari. 3. Il piano attuativo in esecuzione delle linee di pianificazione regionale: a) definisce gli obiettivi e i risultati di gestione da raggiungere; b) individua gli strumenti ed i sistemi per il controllo qualitativo e gestionale dei risultati; c) definisce, in rapporto agli obiettivi determinati e ai livelli di assistenza da raggiungere, le attivita' da svolgere attribuendole alle proprie strutture; d) definisce le necessita' di risorse materiali e di personale, le loro modalita' di reperimento nonche' il programma di utilizzo delle stesse; e) definisce i piani d'investimento per il potenziamento e l'ammodernamento strutturale e per l'acquisizione di tecnologie sanitarie sulla base delle risorse assegnate e di quelle comunque disponibili a questo fine.