Art. 37. La relazione sanitaria aziendale 1. Il Direttore Generale, sentito il Consiglio dei Sanitari, redige ogni anno la relazione sanitaria aziendale contenente le informazioni relative al quadro epidemiologico, alle attivita' e all'utilizzo delle risorse umane e materiali delle Aziende U.S.L. 2. Tale relazione e' inviata al Presidente della Giunta Regionale, alla struttura regionale preposta all'attivita' di vigilanza ed ispezione sulle Aziende Sanitarie, alla Commissione Consiliare permanente competente per materia e, limitatamente alle Aziende U.S.L., alla Conferenza dei Sindaci.