Art. 37.
                  La relazione sanitaria aziendale
 
  1. Il Direttore Generale, sentito il Consiglio dei Sanitari, redige
ogni anno la relazione sanitaria aziendale contenente le informazioni
relative al quadro  epidemiologico,  alle  attivita'  e  all'utilizzo
delle risorse umane e materiali delle Aziende U.S.L.
  2.  Tale relazione e' inviata al Presidente della Giunta Regionale,
alla struttura  regionale  preposta  all'attivita'  di  vigilanza  ed
ispezione   sulle  Aziende  Sanitarie,  alla  Commissione  Consiliare
permanente competente  per  materia  e,  limitatamente  alle  Aziende
U.S.L., alla Conferenza dei Sindaci.