Art. 39 Vigilanza 1. La Regione esercita la vigilanza sull'attivita' delle Aziende Sanitarie mediante l'attivita' ispettiva svolta delle strutture del Dipartimento Regionale alla Sicureza Sociale appositamente individuate dal suo Direttore Generale. 2. Le Aziende Sanitarie forniscono all'Assessorato Regionale alla Sicurezza Sociale, nei tempi e con le modalita' stabilite dallo stesso per il sistema informativo sanitario regionale, tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle loro attivita'.