Art. 39
                              Vigilanza
 
  1. La Regione esercita la vigilanza  sull'attivita'  delle  Aziende
Sanitarie  mediante  l'attivita' ispettiva svolta delle strutture del
Dipartimento   Regionale   alla   Sicureza   Sociale    appositamente
individuate dal suo Direttore Generale.
  2.  Le  Aziende Sanitarie forniscono all'Assessorato Regionale alla
Sicurezza Sociale, nei tempi  e  con  le  modalita'  stabilite  dallo
stesso  per  il  sistema  informativo  sanitario  regionale, tutte le
informazioni necessarie per la valutazione delle loro attivita'.