Art. 4.
                      Competenze della Regione
 
  1.  La Regione nel rispetto della Costituzione, del proprio Statuto
e  della  legislazione  di  principio  statale  svolge  funzioni   di
programmazione,  indirizzo  e  coordinamento  del  Servizio Sanitario
Regionale, assicurando livelli uniformi di  assistenza,  fissati  dal
piano  sanitario  nazionale  attraverso quello regionale e tramite le
Aziende Sanitarie che supporta e controlla nella  loro  attivita'  di
gestione.
  2. Il Consiglio regionale approva il Piano Sanitario Regionale.
  3. La Giunta regionale:
   a)  esercita  funzioni  di indirizzo per la gestione delle Aziende
Sanitarie, in particolare allo scopo  di  assicurare  la  conformita'
della  loro  attivita' agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale e
di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione,  nonche'
la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
   b)  stabilisce  indirizzi  e vincoli ai quali le Aziende Sanitarie
devono  attenersi  nel  dare  applicazione  ai  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro  per  il  personale  dipendente  e agli Accordi
collettivi nazionali per il personale convenzionato;
   c) svolge funzioni  di  promozione,  di  indirizzo  tecnico  e  di
supporto delle Aziende Sanitarie;
   d) esercita le attivita' concernenti l'osservazione epidemiologica
e  il  sistema  informativo regionale di cui ai successivi artt. 47 e
48, attraverso l'Osservatorio epidemiologico regionale e  il  sistema
informativo  sanitario,  strumenti  tecnici  di  supporto ai Servizio
Sanitario Regionale ai fini della raccolta,  analisi  e  sintesi  dei
principali indicatori gestionali;
   e)  vigila  sulla  corretta  ed  economica  gestione delle risorse
assegnate, sull'imparzialita' e sul buon andamento  delle  attivita',
sulla qualita' dell'assistenza;
   f) accerta, avvalendosi anche delle Aziende Sanitarie, i requisiti
delle strutture ai fini del loro accreditamento;
   g) assegna le risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie;
   h)  esercita  le funzioni di controllo sulle Aziende Sanitarie nei
modi indicati nella presente legge.
  4. La Giunta Regionale esercita le proprie funzioni  anche  tramite
direttive  e linee guida a carattere tecnico operativo nonche' schemi
tipo per gli atti fondamentali delle Aziende.