Art. 40.
                        Controllo sugli atti
 
  1.  Sono  soggetti al controllo preventivo della Giunta Regionale i
seguenti atti delle Aziende Sanitarie:
   a)  bilancio  pluriennale  di  previsione,   bilancio   preventivo
economico annuale, bilancio consuntivo di esercizio;
   b) determinazione complessiva della pianta organica del personale;
   c) piani attuativi di cui ai precedenti artt. 35 e 36;
   d) deliberazione di programmi di spese pluriennali;
   e)  provvedimenti  di  natura regolamentare adottati in attuazione
dei contratti collettivi di lavoro e delle convenzioni nazionali;
   f) regolamenti di organizzazione.
  2. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di  cui  al
comma  1  entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine
senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al riguardo, gli  atti
si intendono approvati.
  3.  Il  termine  di cui al comma 2 e' interrotto per una sola volta
se, prima della scadenza, la Giunta regionale  chiede  chiarimenti  o
elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante; in tal caso il
termine  riprende  a decorrere dal momento della ricezione degli atti
richiesti.
  4.  La  Giunta  regionale,  con  direttiva  vincolante,  fissa   le
modalita'  ed  i  tempi  per  la  trasmissione  degli atti soggetti a
controllo.
  5. E' istituito un apposito albo  presso  la  sede  centrale  delle
Aziende  Sanitarie  dove  sono  affissi  tutti  gli atti adottati dal
Direttore Generale.
  6. Sono affissi, altresi' nel predetto albo o negli albi  istituiti
appositamente  presso  le  sedi  decentrate,  gli  atti dei dirigenti
relativi alle materie di competenza del Direttore  Generale  ad  essi
espressamente delegati.
  7.  Gli atti di cui al precedente comma 1 sono affissi nell'albo al
momento della loro adozione per 5 giorni consecutivi. Sono nuovamente
affissi  dopo  l'approvazione  da  parte  della  Giunta  regionale  e
diventano immediatamente esecutivi.
  8.  Tutti  gli  altri  atti  diventano esecutivi dopo cinque giorni
dalla loro affissione all'albo ma, per ragioni  di  urgenza,  possono
essere dichiarati immediatamente eseguibili.
  9. E' abrogato il titolo VI della L.R. 27 marzo 1995, n. 34.