Art. 41.
                        Controllo di qualita'
 
  1.  La  qualita' dell'assistenza e' obiettivo primario del Servizio
Sanitario Regionale.
  2.  Allo  scopo  di  garantire  la  qualita'  dell'assistenza   nei
confronti  della  generalita'  dei  cittadini,  le  Aziende Sanitarie
adottano,  in  via  ordinaria,  il  metodo  della  verifica  e  della
revisione della qualita' e quantita' delle prestazioni delle aziende,
nonche' del loro costo.
  3.  A  tal  fine  il  Direttore  Generale dell'azienda definisce un
sistema di indicatori cosi' costituito:
   a) indicatori di governo, sulla base  di  disposizioni  statali  e
regionali;
   b)  indicatori  del grado di soddisfazione dell'utenza, sulla base
dei dati forniti dagli uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico,
nonche'   sulla   base   della   consultazione  delle  organizzazioni
sindacali, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti;
   c)  indicatori  relativi  alla  qualita'  degli interventi e delle
procedure  diagnostico-terapeutiche  adottate  nelle   strutture   di
erogazione dell'assistenza;
   d) indicatori sui risultati delle attivita' preventive, curative e
riabilitative.
  4.  Il  Direttore  Generale  dell'azienda  programma  studi di VRQ,
costituendo apposite  commissioni  professionali,  secondo  le  norme
vigenti  in  materia,  avvalendosi  anche  dell'apporto del Direttore
Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Consiglio dei  Sanitari
e del coordinatore dei servizi sociali, ove presente.
  5.  In  fase  di  prima  applicazione  le  commissioni  di  cui  al
precedente comma  sono  costituite  dal  Direttore  Generale  secondo
quanto  previsto  dagli  artt. 69, comma 7, e 135 del DPR 28 novembre
1990 n. 384, in quanto applicabili, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.