Art. 41. Controllo di qualita' 1. La qualita' dell'assistenza e' obiettivo primario del Servizio Sanitario Regionale. 2. Allo scopo di garantire la qualita' dell'assistenza nei confronti della generalita' dei cittadini, le Aziende Sanitarie adottano, in via ordinaria, il metodo della verifica e della revisione della qualita' e quantita' delle prestazioni delle aziende, nonche' del loro costo. 3. A tal fine il Direttore Generale dell'azienda definisce un sistema di indicatori cosi' costituito: a) indicatori di governo, sulla base di disposizioni statali e regionali; b) indicatori del grado di soddisfazione dell'utenza, sulla base dei dati forniti dagli uffici per le relazioni con il pubblico, nonche' sulla base della consultazione delle organizzazioni sindacali, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti; c) indicatori relativi alla qualita' degli interventi e delle procedure diagnostico-terapeutiche adottate nelle strutture di erogazione dell'assistenza; d) indicatori sui risultati delle attivita' preventive, curative e riabilitative. 4. Il Direttore Generale dell'azienda programma studi di VRQ, costituendo apposite commissioni professionali, secondo le norme vigenti in materia, avvalendosi anche dell'apporto del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Consiglio dei Sanitari e del coordinatore dei servizi sociali, ove presente. 5. In fase di prima applicazione le commissioni di cui al precedente comma sono costituite dal Direttore Generale secondo quanto previsto dagli artt. 69, comma 7, e 135 del DPR 28 novembre 1990 n. 384, in quanto applicabili, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.