Art. 42.
                    Partecipazione dei cittadini
 
  1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e  la  tutela
dei  diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle
materie e nelle forme previste dall'art.  14  del  decreto  delegato,
dalle  disposizioni  della  presente  legge e da specifiche direttive
emanate dalla Giunta regionale  rivolte  agli  organi  delle  Aziende
U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere.
  2. Le Aziende Sanitarie assicurano e garantiscono la partecipazione
e la tutela dei diritti dei cittadini attraverso:
   a)  l'attivazione  di un sistema di informazione sulle prestazioni
erogate, sulle tariffe e sulle modalita' di accesso e  fruizione  dei
servizi;
   b) l'individuazione di modalita' di raccolta delle segnalazioni di
disservizio,  in collaborazione con le organizzazioni rappresentative
dei cittadini; con le organizzazioni di volontariato e di tutela  dei
diritti dei malati;
   c) la stipulazione di accordi e protocolli ai sensi dell'art.  14,
comma  7,  del  decreto  delegato,  che  favoriscono  la  presenza  e
l'attivita', all'interno delle strutture sanitarie,  degli  organismi
di volontariato e di tutela dei diritti dei malati.
  3.  Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alle lettere a) e b)
del precedente comma, le Aziende Sanitarie sono tenute,  altresi',  a
prevedere,   nell'ambito   della  propria  organizzazione,  ai  sensi
dell'art.  12 del D.Lgs. 29/93 e successive  modifiche  integrazioni,
un   ufficio   per   le   relazioni  con  il  pubblico  con  adeguate
articolazioni   periferiche,   come   supporto   indispensabile   per
l'attivita' di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza, di
controllo di qualita' dell'assistenza erogata.