Art. 42. Partecipazione dei cittadini 1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle materie e nelle forme previste dall'art. 14 del decreto delegato, dalle disposizioni della presente legge e da specifiche direttive emanate dalla Giunta regionale rivolte agli organi delle Aziende U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere. 2. Le Aziende Sanitarie assicurano e garantiscono la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini attraverso: a) l'attivazione di un sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalita' di accesso e fruizione dei servizi; b) l'individuazione di modalita' di raccolta delle segnalazioni di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini; con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei malati; c) la stipulazione di accordi e protocolli ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto delegato, che favoriscono la presenza e l'attivita', all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti dei malati. 3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, le Aziende Sanitarie sono tenute, altresi', a prevedere, nell'ambito della propria organizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche integrazioni, un ufficio per le relazioni con il pubblico con adeguate articolazioni periferiche, come supporto indispensabile per l'attivita' di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza, di controllo di qualita' dell'assistenza erogata.