Art. 43.
                         Tutela dei diritti
 
  1.  Le  Aziende  Sanitarie  garantiscono  la  piu' ampia tutela dei
diritti dei cittadini.
  2. A tal fine adottano  la  Carta  dei  Servizi  Pubblici  Sanitari
secondo lo schema di riferimento di cui al D.P.C.M. 19 maggio 1995.
  3.  Le  Aziende Sanitarie adottano, altresi', appositi programmi di
attivita' nell'ambito di applicazione della L. 7 agosto 1990 n.  241,
nonche' delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 5,  del  decreto
delegato e di quelle della L.R. n. 6/91.