Art. 43. Tutela dei diritti 1. Le Aziende Sanitarie garantiscono la piu' ampia tutela dei diritti dei cittadini. 2. A tal fine adottano la Carta dei Servizi Pubblici Sanitari secondo lo schema di riferimento di cui al D.P.C.M. 19 maggio 1995. 3. Le Aziende Sanitarie adottano, altresi', appositi programmi di attivita' nell'ambito di applicazione della L. 7 agosto 1990 n. 241, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, del decreto delegato e di quelle della L.R. n. 6/91.