Art. 44.
            Utilizzazione delle attivita' di volontariato
 
  1.  La  Regione,  nel  quadro  della  vigente  normativa  statale e
regionale,  riconosce  l'alto  valore  sociale  e  la   funzione   di
umanizzazione    delle   strutture   socio-sanitarie   svolta   dalle
organizzazioni del volontariato  e  ne  favorisce  l'apporto  per  il
conseguimento  delle  finalita'  del  servizio  sanitario individuate
dalla programmazione regionale.
  2. Le associazioni di volontariato concorrono  alle  finalita'  del
Servizio  Sanitario  Regionale  sulla  base  di  apposite convenzioni
stipulate dalle Aziende Sanitarie secondo le previsioni  delle  leggi
di settore.
  3.  La  Giunta  Regionale  definisce i casi in cui, in relazione ad
esigenze di omogeneita' e di uniformita', le convenzioni  di  cui  al
comma 2 sono stipulate a livello regionale.