Art. 44. Utilizzazione delle attivita' di volontariato 1. La Regione, nel quadro della vigente normativa statale e regionale, riconosce l'alto valore sociale e la funzione di umanizzazione delle strutture socio-sanitarie svolta dalle organizzazioni del volontariato e ne favorisce l'apporto per il conseguimento delle finalita' del servizio sanitario individuate dalla programmazione regionale. 2. Le associazioni di volontariato concorrono alle finalita' del Servizio Sanitario Regionale sulla base di apposite convenzioni stipulate dalle Aziende Sanitarie secondo le previsioni delle leggi di settore. 3. La Giunta Regionale definisce i casi in cui, in relazione ad esigenze di omogeneita' e di uniformita', le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate a livello regionale.