Art. 45. Piante organiche 1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie determinano le piante organiche nel rispetto dei principi fissati dall'art. 30 e, in fase di prima applicazione, dall'art. 31 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, nonche' della presente legge. 2. Nella determinazione delle piante organiche si deve in particolare tenere conto dei carichi funzionali di lavoro, nonche' dell'esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni. 3. Alla determinazione dei carichi funzionali di lavoro si procede nel rispetto dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base di criteri definiti, per esigenze di omogeneita', dalla Giunta regionale, previo esame con i direttori generali 4. In attesa della determinazione delle piante organiche ai sensi del comma 1, i direttori generali delle Aziende Sanitarie garantiscono le attivita' di istituto, assegnando il personale in dotazione alle varie strutture previste dalla presente legge, sulla base di criteri e di modalita' definiti nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. 5. Al personale che risulti in esubero a seguito della determinazione delle piante organiche ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. 6. In attesa della emanazione della normativa concernente i concorsi del personale del Servizio Sanitario Nazionale in attuazione delle previsioni legislative contenute nel D.L.vo 502/92 e nel D.L.vo 29/93, conformemente a quanto disposto dall'art. 166 comma 2 del D.M. 30 gennaio 1982, i compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici per il reclutamento del personale del Servizio Sanitario Regionale sono determinati nella misura di cui all'art. 1 della L.R. 2 marzo 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di effettiva costituzione delle Aziende Sanitarie U.S.L. ed Ospedaliere.