Art. 45.
                          Piante organiche
 
  1.  I  Direttori  Generali  delle  Aziende Sanitarie determinano le
piante organiche nel rispetto dei principi fissati dall'art. 30 e, in
fase di prima applicazione, dall'art. 31 del D.Lgs. 3  febbraio  1993
n. 29 e successive modificazioni, nonche' della presente legge.
  2.   Nella   determinazione  delle  piante  organiche  si  deve  in
particolare tenere conto dei carichi funzionali  di  lavoro,  nonche'
dell'esigenza  di  integrazione  per  obiettivi delle risorse umane e
materiali,   al   fine   di   evitare   eventuali   duplicazioni    e
sovrapposizioni di funzioni.
  3.  Alla determinazione dei carichi funzionali di lavoro si procede
nel rispetto dell'art. 3, comma 5, della legge 24  dicembre  1993  n.
537  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  sulla base di
criteri  definiti,  per  esigenze  di   omogeneita',   dalla   Giunta
regionale, previo esame con i direttori generali
  4.  In  attesa della determinazione delle piante organiche ai sensi
del  comma  1,  i  direttori   generali   delle   Aziende   Sanitarie
garantiscono  le  attivita'  di  istituto, assegnando il personale in
dotazione alle varie strutture previste dalla presente  legge,  sulla
base  di criteri e di modalita' definiti nel rispetto dei principi di
cui al D.Lgs.  febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
  5.   Al   personale   che   risulti  in  esubero  a  seguito  della
determinazione delle piante organiche ai sensi del presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, comma 5, del  D.Lgs.
3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
  6.  In  attesa  della  emanazione  della  normativa  concernente  i
concorsi del personale del Servizio Sanitario Nazionale in attuazione
delle previsioni legislative contenute nel D.L.vo 502/92 e nel D.L.vo
29/93, conformemente a quanto disposto dall'art. 166 comma 2 del D.M.
30 gennaio 1982, i compensi spettanti ai componenti delle commissioni
esaminatrici per il reclutamento del personale del Servizio Sanitario
Regionale sono determinati nella misura di cui all'art. 1 della  L.R.
2  marzo  1992,  n.  7  e successive modificazioni ed integrazioni, a
decorrere  dalla  data  di  effettiva  costituzione   delle   Aziende
Sanitarie U.S.L. ed Ospedaliere.