Art. 46. Riorganizzazione del Dipartimento sicurezza sociale 1. La Regione, in sintonia con quanto disposto dall'art. 2 del decreto delegato in materia di programmazione, controllo di gestione e valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie, provvede ad una revisione del modello organizzativo delle strutture preposte alla gestione delle competenze regionali in materia di sanita', al fine di realizzare una completa ei' proficua collaborazione tra Regione ed Aziende Sanitarie, per il corretto espletamento delle rispettive funzioni. 2. La riorganizzazione degli uffici del Dipartimento Sicurezza Sociale sara' attuata secondo le procedure e i criteri fissati dalla L.R. n. 12/96. 3. Per il supporto delle proprie funzioni l'Assessore alla Sicurezza Sociale, con provvedimento della Giunta Regionale, puo' avvalersi di professionalita' specifiche o di gruppi operativi appositamente costituiti in uffici di staff, anche a carattere temporaneo, con il possibile ricorso a consulenze esterne ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.