Art. 46.
         Riorganizzazione del Dipartimento sicurezza sociale
 
  1.  La  Regione,  in  sintonia  con quanto disposto dall'art. 2 del
decreto delegato in materia di programmazione, controllo di  gestione
e valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie, provvede ad
una revisione del modello organizzativo delle strutture preposte alla
gestione delle competenze regionali in materia di sanita', al fine di
realizzare  una  completa  ei' proficua collaborazione tra Regione ed
Aziende Sanitarie, per  il  corretto  espletamento  delle  rispettive
funzioni.
  2.  La  riorganizzazione  degli  uffici  del Dipartimento Sicurezza
Sociale sara' attuata secondo le procedure e i criteri fissati  dalla
L.R. n. 12/96.
  3.   Per  il  supporto  delle  proprie  funzioni  l'Assessore  alla
Sicurezza Sociale, con provvedimento  della  Giunta  Regionale,  puo'
avvalersi  di  professionalita'  specifiche  o  di  gruppi  operativi
appositamente costituiti  in  uffici  di  staff,  anche  a  carattere
temporaneo,  con  il  possibile ricorso a consulenze esterne ai sensi
dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 29/93 e successive  modificazioni  e
integrazioni.