Art. 47. L'Osservatorio epidemiologico regionale 1. E' istituito l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, che ha il compito di organizzare la rete di osservazione epidemiologica regionale. A tal fine, dirige e coordina le unita' di rilevazione epidemiologica operanti nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale e puo' attivare forme di collaborazione con enti e istituti di ricerca. 2. Gli obiettivi fondamentali dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale sono: a) promuovere ai vari livelli la costituzione di adeguati strumenti di rilevazione epidemiologica; b) procedere all'elaborazione, valutazione ed eventuale valorizzazione del dato rilevato; c) dar corso a indagini sistematiche di tipo epidemiologico statistico; d) progettare ed eseguire indagini e ricerche atte a migliorare e tutelare lo stato di salute dei cittadini sia nell'ambiente di vita che di lavoro; e) identificare e quantificare le condizioni morbose che si manifestano con maggiore frequenza sul territorio e le eventuali condizioni di rischio ad esse correlate; f) valutare la quantita' e qualita' dei servizi forniti in rapporto ai bisogni sanitari espressi dalla popolazione; g) aggiornare periodicamente gli operatori del Servizio Sanitario Regionale. 3. La Giunta regionale, con proprio atto amministrativo, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione consiliare competente, disciplina e definisce la struttura organizzativa e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale.