Art. 47.
               L'Osservatorio epidemiologico regionale
 
  1.  E' istituito l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, che ha il
compito  di  organizzare  la  rete  di  osservazione   epidemiologica
regionale.  A  tal  fine,  dirige e coordina le unita' di rilevazione
epidemiologica  operanti  nelle  strutture  del  Servizio   Sanitario
Regionale e puo' attivare forme di collaborazione con enti e istituti
di ricerca.
  2.  Gli  obiettivi  fondamentali  dell'Osservatorio  Epidemiologico
Regionale sono:
   a)  promuovere  ai  vari  livelli  la  costituzione  di   adeguati
strumenti di rilevazione epidemiologica;
   b)    procedere   all'elaborazione,   valutazione   ed   eventuale
valorizzazione del dato rilevato;
   c) dar  corso  a  indagini  sistematiche  di  tipo  epidemiologico
statistico;
   d)  progettare ed eseguire indagini e ricerche atte a migliorare e
tutelare lo stato di salute dei cittadini sia nell'ambiente  di  vita
che di lavoro;
   e)  identificare  e  quantificare  le  condizioni  morbose  che si
manifestano con maggiore frequenza  sul  territorio  e  le  eventuali
condizioni di rischio ad esse correlate;
   f)  valutare  la  quantita'  e  qualita'  dei  servizi  forniti in
rapporto ai bisogni sanitari espressi dalla popolazione;
   g) aggiornare periodicamente gli operatori del Servizio  Sanitario
Regionale.
  3. La Giunta regionale, con proprio atto amministrativo, da emanare
entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge
sentita la Commissione consiliare competente, disciplina e  definisce
la   struttura   organizzativa   e   le  modalita'  di  funzionamento
dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale.