Art. 48.
                    Sistema informativo regionale
 
  1. Al fine di consentire un adeguato controllo  dei  livelli  delle
prestazioni  erogate  nelle  strutture sanitarie pubbliche e private,
nonche' il  migliore  impegno  delle  risorse  umane,  strutturali  e
finanziarie,   e'  istituito  il  sistema  informativo  del  Servizio
Sanitario Regionale.
  2. Tale sistema svolge, in particolare, i seguenti compiti:
   a) fornisce alle strutture del servizio sanitario regionale i dati
e le informazioni utili per un corretto funzionamento dei servizi;
   b) garantisce alla Regione un flusso di informazioni in  grado  di
consentire   un  adeguato  svolgimento  della  propria  attivita'  di
programmazione e di indirizo;
   c) offre ai cittadini ed agli  operatori  del  servizio  sanitario
regionale   dati   ed  informazioni  sull'attivita'  svolta  e  sulle
prestazioni erogate ai fini di educazione sanitaria, partecipazione e
controllo.
  3. Il sistema  informativo  del  servizio  sanitario  regionale  si
articola su due livelli:
   a) livello regionale;
   b) livello locale.
  4.  L'organizzazione  e  le  modalita' di funzionamento del sistema
informativo del Servizio Sanitario  Regionale  sono  determinate  dal
Consiglio  Regionale  con  direttiva  vincolante,  da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge.