Art. 48. Sistema informativo regionale 1. Al fine di consentire un adeguato controllo dei livelli delle prestazioni erogate nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' il migliore impegno delle risorse umane, strutturali e finanziarie, e' istituito il sistema informativo del Servizio Sanitario Regionale. 2. Tale sistema svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) fornisce alle strutture del servizio sanitario regionale i dati e le informazioni utili per un corretto funzionamento dei servizi; b) garantisce alla Regione un flusso di informazioni in grado di consentire un adeguato svolgimento della propria attivita' di programmazione e di indirizo; c) offre ai cittadini ed agli operatori del servizio sanitario regionale dati ed informazioni sull'attivita' svolta e sulle prestazioni erogate ai fini di educazione sanitaria, partecipazione e controllo. 3. Il sistema informativo del servizio sanitario regionale si articola su due livelli: a) livello regionale; b) livello locale. 4. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del sistema informativo del Servizio Sanitario Regionale sono determinate dal Consiglio Regionale con direttiva vincolante, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.