Art. 49.
                 Successione nei rapporti giuridici
 
  1.  A  decorrere dalla data di insediamento dei Direttori Generali,
le Aziende del Servizio Sanitario Regionale  subentrano  in  tutti  i
procedimenti  amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi
e passivi gia' posti  in  essere  dalle  UU.SS.LL.,  sulla  base  dei
criteri stabiliti dagli articoli successivi.
  2.  A  decorrere  dalla  medesima  data  e  con  gli stessi criteri
richiamati al comma 1, sono trasferiti al patrimonio  delle  predette
aziende  i  beni  mobili, immobili e le attrezzature che alla data di
entrata in vigore del decreto delegato, appartenevano  al  patrimonio
dei  Comuni  e  delle  Province,  con  vincolo  di  destinazione alle
UU.SS.LL.
  3. Sono parimenti trasferiti i beni di cui all'art.  65,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come sostituito dall'art. 21 del
D.L.  12  settembre  1983  n. 463, convertito con modificazioni nella
legge 11 novembre 1983 n. 638.
  4. I trasferimenti di cui  al  presente  articolo  sono  effettuati
dalla  Giunta  Regionale.  L'atto della Giunta costituisce titolo per
l'apposita  trascrizione  dei   beni   che'   dovra'   avvenire   con
l'esenzione,  per  gli  enti  interessati,  di  ogni onere relativo a
imposte e tasse.