Art. 49. Successione nei rapporti giuridici 1. A decorrere dalla data di insediamento dei Direttori Generali, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale subentrano in tutti i procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti in essere dalle UU.SS.LL., sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli successivi. 2. A decorrere dalla medesima data e con gli stessi criteri richiamati al comma 1, sono trasferiti al patrimonio delle predette aziende i beni mobili, immobili e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto delegato, appartenevano al patrimonio dei Comuni e delle Province, con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL. 3. Sono parimenti trasferiti i beni di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come sostituito dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. 4. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati dalla Giunta Regionale. L'atto della Giunta costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni che' dovra' avvenire con l'esenzione, per gli enti interessati, di ogni onere relativo a imposte e tasse.